DM 9 agosto 2000
Individuazione delle modificazioni di
impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei
quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del
preesistente livello di rischio.
(Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000)
Art.
l.
1. Restando fermi gli obblighi di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le modifiche di impianti e di depositi, di
processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose
che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio negli
stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono individuate nell'allegato al presente
decreto.
Art. 2.
1. Il gestore che intende introdurre modifiche non
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 deve presentare all'autorita' di cui al
comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al
comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la modifica e'
progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del
preesistente livello di rischio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in
particolare indicare:
a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al
10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola
apparecchiatura o serbatoio gia' individuata come possibile fonte di incidente
rilevante di:
quantita' della singola sostanza specificata, di cui
all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero
somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a
medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334;
b) se la modifica comporta il cambio di destinazione
di serbatoi di liquidi "estremamente infiammabili" o "facilmente
infiammabili" in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti
nella stessa categoria di pericolosita' o in categoria inferiore;
c) se la modifica comporta il cambio di destinazione
di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell'ambito
della stessa classe o di classe di pericolosita' inferiore;
d) se la modifica comporta l'incremento superiore al
10% ed inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito di:
quantita' della singola sostanza specificata, di cui
all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero
somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a
medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
3. Il gestore e' tenuto a conservare ed a rendere
disponibile ad ogni richiesta dell'autorita' competente la documentazione
comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al
comma 2, lettera d).
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora le modifiche di cui al comma 1 comportino il superamento
delle soglie previste dall'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334. In tali casi il gestore deve sottostare agli obblighi di cui allo stesso
decreto.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si
applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e
apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o
altri componenti, con altri di capacita' non superiore e aventi le medesime
caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le
tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di
sicurezza, l'accessibilita' dell'area.
Art. 4.
1. Il gestore degli stabilimenti di cui agli
articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque
tenere conto delle modifiche delle attivita' in occasione dell'aggiornamento
biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334.
2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto
delle modifiche delle attivita' in occasione dell'aggiornamento quinquennale
del rapporto di sicurezza ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'art. 8 del
medesimo decreto.
3. Il gestore, contestualmente alla realizzazione
delle modifiche, di cui all'art. 2, al proprio stabilimento, deve comunque
aggiornare la scheda di informazione di cui all'allegato V del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Art. 5.
1. Il gestore che intende introdurre modifiche
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni,
deve adempiere ai disposti del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, nonche' sottostare a quanto stabilito dall'art. 14 del
medesimo decreto.
2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 che intende introdurre modifiche
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni,
deve ottenere il nulla osta di fattibilita' ed il parere tecnico conclusivo
secondo le procedure stabilite dall'art. 9 del medesimo decreto.
Allegato
MODIFICAZIONI ALLE ATTIVITA'
ESISTENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI
RISCHIO
La modifica comporta, rispetto al piu' recente
rapporto di sicurezza o alla piu' recente scheda di informazione sui rischi di
incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori presentata:
1) incremento superiore al 25%, inteso sull'intero
impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o
serbatoio gia' individuata come possibile fonte di incidente di:
quantita' della singola sostanza specificata, di cui
all'alle-gato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero
somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a
medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 e 2 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334;
2) introduzione di una sostanza pericolosa o
categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste
nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
3) introduzione di nuove tipologie o modalita' di
accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano piu' gravose per
verosimiglianza (classe di probabilita' di accadimento) e/o per distanze di
danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna
e/o sull'informazione alla popolazione;
4) smantellamento o riduzione della funzionalita' o
della capacita' di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di
sicurezza critici.