L. 10 agosto 2000, n. 250.
Norme per l'utilizzazione dei traccianti
di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico.
(Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)
Art. 1.
1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia
della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che
istutuisce la Comunitą europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in
polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere
presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana
ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro della sanitą, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di
cui al comma 1 e sono determinate le relative modalitą di impiego.
3. E' vietato detenere latte e latte scremato in
polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si
detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a
produzioni casearie o assimilate.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si
applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
2.
Art. 2.
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di
cui al comma 2 dell'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
ponga in commercio ovvero utilizzi in processi produttivi latte o latte
scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui
all'articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20
milioni a lire 150 milioni. E' sempre disposta la confisca dei prodotti
detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della
presente legge.
2. In caso di reiterata violazione delle
disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
e' applicata anche la sanzione della sospensione dell'attivitą per un periodo
non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.