www.tuttoambiente.it


DLvo 10 agosto 2000, n. 259.

Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

(Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000)


Art. 1.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) nei casi in cui le indicazioni “edulcorante/i o “con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II;

c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77”;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

“5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.

5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento.

5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.

5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.

5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.”.

 

Art. 2.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.”.


www.tuttoambiente.it