DLvo 10 agosto 2000, n. 259.
Attuazione della direttiva 1999/10/CE in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
(Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000)
Art. 1.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le
seguenti:
“c-bis) nei casi in cui le indicazioni “edulcorante/i
o “con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai
sensi dell'allegato 2, sezione II;
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di
vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella
etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993,
n. 77”;
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
“5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua
diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata
corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della
loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto
finito. Tale quantità è espressa in percentuale.
5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita
dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la
preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità
dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata
nell'etichettatura superi il 100 per cento.
5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è
indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.
5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati
in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della
fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della
concentrazione o della disidratazione.
5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o
disidatati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere
espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte
salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.”.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il termine minimo di conservazione è la data
fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in
adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del
giorno, o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine negli
altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della
confezione in cui essa figura.”.