DM 17 agosto 2000.
Aggiornamento degli elenchi allegati
alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei
cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell’Unione europea
2000/6/CE e 2000/11/CE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000)
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n.
713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche
previste dagli articoli seguenti.
Art. 2.
1. Nell’allegato II, contenente l’elenco delle
sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da
ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono soppressi i
seguenti numeri d’ordine:
362. 3’-etil-5’,6’,7’,8’-tetraidro-5’,6’,8’,8’-tetrametil-2’-acetonaftalene
(aceti i-etil-tetrametil-tetralina) (AETT);
365. Acido aristolochico e suoi sali;
366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi
che figurano con il numero d’ordine 52 nell’allegato III, prima parte, le
lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano, can il
riferimento (3) nell’allegato III, parte seconda e nell’allegato IV, parte
seconda;
376. Minoxidil, suoi sali e derivati;
377. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina;
382. 3,4’,5-Tribromosalicilanilide ( tribromsalon);
383. Fitolacca Species e loro preparati;
389. il-alfa-idrossipregti`4-ene-3,20-elione e tutti
i suoi esteri;
390. Colorante C 142 640;
394. Antiandrogeni a struttura steroidea;
395. Acetonitrile;
396. Tetraidrozolina e suoi sali;
2. Nello stesso allegato II sono aggiunti i seguenti
numeri d’ordine:
362. 3’-etil-5’,6’,7’,8’-tetraidro-5’,6’,8’,8’-tetrametil-2’-acetonaftalene(aceti
i-etil-tetrametil-tetralina) (AETT);
1-[2-(3-etil-5,6,7,3-tetraidro-5,5,8,8-tetrametil)naftalenil]etanone; 1,1,4,4 tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidronaftalene;
[88-29-9] ;
365. Acido aristolochico e suoi sali; acido 8-metossi-6-n
itrofenantro[3,4-d]-1,3-di osso lo-5carbossilico[313-67-7]; Aristolochia Spp. e
suoi preparati;
366. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle
sostanze che fanno capo al numero d’ordine 52 dell’allegato III, parte prima e
di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell’allegato
IV, parte prima, con il riferimento “3”; [7440-67-7];
376.
6-(1-piperidinil)-2,4-pirimi&ndiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali;
[38304-91-5];
377. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina; 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]
diossina; [1746-01-6];
382. 3,4’,5-Tribromosalicilanilide;
3,5-dibromo-N-(4-bromofenil)-2-idrossibenzamrnide; [87-10-5];
383. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati;
389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dinne e suoi esteri;
[ 80-75-1];
390. Colorante C.I.42 640; sale sodico di
N-[4-[[(dimetilammino)fenil][4-[etil(3 suifofenil)metillammino]fenil]metilen]-2,5-cicloesadien-l-iliden]-N-etil-3-sulfobenzenmetanamminio
idrossido, sale interno; [1694-09-3] ;
394. Antiondrogeni a struttura steroidea;
395. Acetonitrile; [75-05-8];
396. Tetraidrozolina e suoi sali;
4,5-diidro-2-(1,2,3,4-tetraidro-l-naftalenil)-1H-imidazolo; Tetrizolina (DC It
); [84-22-0];
3. Nello stesso allegato II il primo trattino del
paragrafo b) del numero d’ordine 422 è sostituito dal seguente: “Transesterificazione
o idrolisi ad un minimo di 200° C e sotto pressione corrispondente adeguata,
per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri degli acidi grassi)”;
Art. 3.
1. Nell’allegato III, parte prima, da ultimo
modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, il numero d’ordine 1 è
modificato come indicato nella seguente tabella:
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
|
1a |
Acido borico, (DC It) [10043-35-3] borati e
tetrabora ti |
(a) Talco |
(a) 5 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(a)1. Da non usare nei prodotti destinati ai
bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate se
il tenore di borato solubile libero supera l’ 1,5 (espresso in acido borico,
massa/massa) |
(a) Da non usare per I bambini al di sotto dei 3
anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate |
|
|
(b)Prodotti per l’igiene orale |
(b) 0,1% (espresso in acido borico, massa/massa) |
(b) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai
bambini al di sotto dei 3 anni |
(b) 1. Non ingerire 2. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3
anni |
|||
|
(c)Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per
il bagno e per l’arricciatura dei capelli) |
(c) 3% (espresso in acido borico, massa/massa) |
(c) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai
bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate se Il tenore di
borato solubile libero supera l’ 1,5 (espresso in acido borico, massa/massa) |
(c) 1. Da non usare per I bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate |
|
1b |
Tetraborati |
(a)Prodotti per il bagno (b)Prodotti per l’arricciatura dei capelli |
(a)18 % (espresso in acido borico, massa/masso)
(b)8% (espresso in acido borico, massa/massa) |
(a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini
al di sotto dei 3 anni |
(a) Da non usare per il bagno di bambini al di
sotto dei 3 anni (b) Risciacquare abbondantemente |
2. Nello stesso allegato III parte prima il numero d’ordine
14 è modificato come indicato nella seguente tabella:
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
|
14 |
Idrochinone(2) 1,4-benzendiolo [123-31-9] |
a) Coloranti di ossidazione per la tintura dei
capelli: 1. uso generale |
0,3 % |
|
a) |
|
|
1.Da non usare per tingere ciglia e sopracciglio.
Se il prodotto viene in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Contiene idrochinone. |
||||||
|
|
2. uso professionale |
2. Solo ad uso professionale. Contiene idrochinone. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi,
sciacquarli immediatamente. |
3. Nello stesso allegato III porte prima è aggiunto
il numero d’ordine 67 come indicato nello seguente tabella:
|
a |
B |
c |
d |
e |
f |
|
67 |
Benzalconio Cloruro (DC It) . [8001-54- 5], benzalconio bromuro [91080- 29-4] e benzalconio saccarinato [68989-01-5] |
(a) Prodotti per i capelli, da eliminare mediante risciacquo |
(a) 3% (espresso in cloruro di benzalconi o) |
(a) nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C14 non devono
superare lo 0,1% (espresso in benzalconio) |
(a) evitare il contatto con gli occhi |
|
(b) Altri prodotti |
(b) 0,1% (espresso in cloruro di benzalconio |
|
(b) evitare il contatto con gli occhi |
Art. 4.
1. Nell’allegato V, sezione prima, parte prima, da
ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, si aggiungono i
seguenti numeri d’ordine:
|
a |
b |
C |
d |
e |
|
55 |
Benzilemiformale (fenilmetossi)metanolo+[(fenil
metossi)metossi]metanolo 14548-60-8 e 35445-70-6 |
0,15% |
Solo per i prodotti da eliminare mediante
risciacquo |
|
|
56 |
3-lodo-2- propinilbutilcarbammato [55406-53-6] |
0,05 % |
1. Non utilizzare nei prodotti per l’igiene orale
e per le labbra 2. Se la concentrazione nei prodotti destinati a
rimanere sulla cute supera lo 0,02% aggiungere la dicitura “ contiene iodio”
seconda sono soppressi i numeri d’ordine |
Contie ne iodi1 |
2. Nel medesimo allegato V sezione prima, parte
seconda sono soppressi i numeri d’ordine 21 e 29.
3. Nel medesimo allegato V sezione secondo, parte
prima, si aggiungono i seguenti numeri d’ordine:
|
a |
b |
C |
d |
e |
|
21 |
4-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile ottildimetil PABA [21245-02-3] |
8% |
|
|
|
22 |
Sulisobenzone (DCI) e sulisobenzone di sodio
(DCI); Acido 5-benzoil-4-idrossi-2-metossibenzensolfonico e suo sale sodico
[4065-45-6] e [6628-37-1] benzophenone-5 |
5% (espresso in acido) |
|
|
|
23 |
2,2’-metilene-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)]fenolo 103597-45-11 |
10% |
|
|
|
24 |
Sale sodico dell’acido 2-2’-(1,4-fenilen)bis1H-benzimidazol-4,6- disolfonico 180898-37-7 |
10% (espresso in acido) |
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25 |
2,2’-[6-(4-metossifenil)-1,3,5- triazina2,4.diil]bis[5- 2etilesil)ossi]fenolo [187393-00-6] |
10% |
|
|
|
|
||||
|
|
4. Nel medesimo allegato V sezione seconda, porte
seconda, sono soppressi i numeri d’ordine : 5,17.
Art. 5.
I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni
previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da
produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale a
decorrere dal 1 gennaio 2001.