Circ.
(Min. Fin.) 3 gennaio 2001, n. 1.
Legge
23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.
(Estratto)
1.4.6
Agevolazioni per gli investimenti ambientali
Il
comma 13 dell'art. 6 dispone che ai fini delle imposte sui redditi non concorre
a formare il reddito imponibile delle piccole e medie imprese la quota di
reddito destinata ad investimenti ambientali.
Il
successivo comma 14 reca una disposizione antielusiva applicabile qualora i beni
che formano oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti entro il secondo
periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati.
In
tal caso il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare
degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i
corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso
periodo di imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.
A
titolo esemplificativo quanto sopra può essere così rappresentato:
*
costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti
ambientali nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000;
*
corrispettivi derivanti dalla cessione (avvenuta nel periodo di imposta 2002)
delle predette immobilizzazioni materiali: lire 800.000;
*
costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti
ambientali nel periodo di imposta 2002: lire 2.000.000;
*
reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo di imposta 2002: lire
2.000.000 - (800.000 - 1.000.000) = 1.800.000.
Si
ricorda infine che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate ad
avvalersi dell'agevolazione recata dalla disposizione in commento debbono
rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
Per
quanto attiene, poi, al riscontro degli investimenti ambientali realizzati, si
fa presente che il comma 17 dell'art. 6 in commento stabilisce che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesta con il Ministro
dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua
nell'anno 2001 un censimento di detti investimenti.
Ambito
soggettivo di applicazione.
In
base al combinato disposto dei commi 13 e 16 dell'art. 6, si ritiene che possono
avvalersi dell'agevolazione per investimenti ambientali i soggetti titolari di
reddito di impresa (piccola o media) che determinano il reddito in contabilità
ordinaria.
Al
riguardo, si ricorda che con decreto 18 settembre 1997 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito piccola e media
quell'impresa
che:
*
ha meno di 250 dipendenti;
*
ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale in
bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
*
e' in possesso del requisito di indipendenza.
Per
completezza, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del citato D.M. 18 settembre
1997, stabilisce che un'impresa e' in possesso del requisito di indipendenza
quando il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o
più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle
definizioni di piccola e media impresa.
Detta
soglia può essere superata se l'impresa e' detenuta da società di investimenti
pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a
condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto
sull'impresa oppure se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile
determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente
presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
Ambito
oggettivo di applicazione.
L'agevolazione
recata dalla disposizione in commento trova applicazione qualora le piccole o
medie imprese abbiano investito in beni materiali necessari per la tutela
ambientale.
In
particolare, il comma 15 dell'art. 6 in commento fornisce la definizione di
investimento ambientale, stabilendo che e' tale il costo di acquisto delle
immobilizzazioni materiali di cui
all'art. 2424, primo comma, lett. B), n. II del codice
civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati
all'ambiente.
Si
ricorda che la richiamata disposizione del codice civile elenca, tra le
immobilizzazioni materiali che concorrono alla formazione dell'attivo dello
stato
patrimoniale, i seguenti beni:
1.
terreni e fabbricati;
2.
impianti e macchinari;
3.
attrezzature industriali e commerciali;
4.
altri beni;
5.
immobilizzazioni in corso e acconti.
Inoltre,
secondo l'espressa dizione letterale della norma in commento, ai fini
dell'agevolazione in esame rilevano esclusivamente i costi sostenuti per
l'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui sopra.
Conseguentemente,
deve concludersi che sono escluse dall'agevolazione in parola i costi sostenuti
in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto di detti beni bensi',
ad esempio, la loro locazione, oppure la concessione in uso,
usufrutto,
ecc..
Va
altresì osservato che per fruire dell'agevolazione in commento e' comunque
necessario
che l'acquisto delle immobilizzazioni materiali agevolabili sia finalizzato alla
prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente
dall'attività di impresa.
Viceversa,
sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in
commento gli investimenti di bonifica ambientale realizzati in attuazione di
obblighi di legge.
Infine,
il comma 19 stabilisce che a decorrere dal secondo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (ossia,
per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare dal 1
gennaio 2003), la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, che non
concorre a formare il reddito imponibile e' pari all'importo eccedente rispetto
a quello medio degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di
imposta precedenti.
Valga
il seguente esempio:
*
investimenti realizzati nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000
*
investimenti realizzati nel periodo di imposta 2002: lire 1.500.000
*
investimenti realizzati nel periodo di imposta 2003: lire 2.000.000;
*
quota di reddito 2003 che non concorre a formare il reddito imponibile: lire
750.000 (ossia 1.000.000 + 1.500.000: 2 = 1.250.000 - 2.000.000).