DM 3 gennaio 2001
Aggiornamento del decreto del Ministro
della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n.
2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e
nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica
di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
(S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001)
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Art. 1.
Campo
di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della
sanità 19 maggio 2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del
decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1,
parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato
1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
5) altri prodotti di origine animale di cui
all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanità del 19 maggio
2000;
b) le revoche e le modifiche di impiego per alcune
combinazioni sostanza attiva/coltura.
Art. 2.
Limiti
massimi di residui
1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono
ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del
Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto
del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi
i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del
Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto
del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
Art. 3.
Intervalli
di sicurezza
1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle
modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi
alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del
presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del
Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dal decreto
del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
Art. 4.
Revoche
e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti
autorizzati
1. A conclusione del riesame degli impieghi dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aldicarb, amitraz, benalaxyl,
chlormequat, cyflutrin, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate,
ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl,
pirimiphos-methyl, propiconazole, propoxur, propyzamide, quinalphos, thiodicarb,
triazophos, triforine, sono approvate le revoche dell'impiego per le
combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.
2. A conclusione del riesame degli impieghi dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, cyflutrin,
diazinon, endosulfan, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, quinalphos, sono
approvate le modifiche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura
di cui all'allegato 5.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei
prodotti fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1, che devono essere
etichettati conformemente alle disposizioni di cui agli allegati 4 e 5 del
presente decreto.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura
riportate negli allegati 4 e 5 sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti in
conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di
modifica delle autorizzazioni insieme alle etichette adeguate alle disposizioni
di cui al comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini
delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere
entro il 28 febbraio 2001 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli
esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al
presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare
direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza
attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.
Art. 5.
Disposizioni
che permangono in vigore
1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dal decreto
del Ministro della sanità 10 luglio 2000, non modificate dal presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo delle seguenti
sostanze attive:
acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin,
benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin,
chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan,
esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, fenvalerate, furathiocarb,
lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl, phorate,
pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos,
thiabendazole, thiodicarb, thiophanate-methyl, triazophos e triforine, di cui
agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.
(Allegati omessi)