D.L.
11 gennaio 2001, n. 1
Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie
spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori
interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme
bovina (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2001), conv. nella
L. 9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001)
Art. 1.
Smaltimento
del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati,
ottenuti o derivati.
1.
Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro
della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie
in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3
del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonchè i prodotti
trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente
distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.
2.
I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i
materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli
impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province
autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti
per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.
3.
I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare
i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia
intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
4.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2
presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio
dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.
5.
I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati
impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i
materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto
d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.
6.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia,
riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti
di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio
italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
maggio 2001, le seguenti indennità:
a)
lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio
tal quale;
b)
lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da
materiale specifico a rischio e ad alto rischio.
7.
Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi
relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento,
effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali
operazioni connessa.
8.
Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori
misure.
9.
Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per
lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al
predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi
interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.
10.
Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio
2001.
Art. 2.
Ammasso
pubblico per le proteine animali a basso rischio
1.
L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali
trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel
territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite
massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello
Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti
farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa
modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio,
così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso,
della destinazione ad alimentazione zootecnica.
3.
L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel
rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da
reperire con procedure d'urgenza.
4.
L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per
le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti
in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978,
e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte
scremato in polvere.
5.
L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni
tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale
prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito
con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori
pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per
ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore
all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto
l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i
chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.
6.
Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle
regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non
possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni
rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di
filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di
mercato antecedenti l'emergenza.
7.
Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio
2001.
Art. 3.
Disposizioni
in materia di controlli e di personale
1.
L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale
dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed
agroalimentari, della Guardia di finanza, nonchè dell'Ispettorato centrale
repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli
interventi di cui al presente decreto.
2.
Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo
forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con
proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire
appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze
del Ministro.
3.
L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è
posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali;
opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e
costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.
4.
Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione
della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti
istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi
legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità
pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto
"Sanità".
5.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di
lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
6.
L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni
necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
454.
7.
Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e
controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola
volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449
del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche,
ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico
nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè
a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle
qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi
riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello
stesso ruolo.
8.
Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le
sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.
9.
Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali,
l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel
vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è
autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni
organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale,
iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi
e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del
1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In
deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di
reclutamento del personale, ma nel rispetto dei princìpi generali di cui
all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle
professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di
sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il
personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per
soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa
Agenzia.
Art. 4.
Poteri
di ordinanza
1.
Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza
conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione
del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in
deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di
eccezionale emergenza.
Art. 5.
Relazioni
periodiche
1.
L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo
di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della
sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dal presente decreto.
1-bis.
Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente
decreto, ai fini della trasmissione alle Camere. Art. 5-bis Contabilità
speciale 1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della
legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempinienti
connessi con il suddetto trasferimento.
Art. 6.
Copertura
finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto,
valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a)
quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3
"Fondo per la protezione civile" cap. 9353 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001;
b)
quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente
nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: "150
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";
c)
quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2.
I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effetture a seguito di specifica
autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo
2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura
dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata
autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 7.
Compiti
del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni
comunitarie
1.
Per gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto il
Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli
interventi medesimi.
2.
Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di
cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.
Art. 7-bis.
Fondo
per l'emergenza BSE
1.
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a
fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE), è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per
l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001,
da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2.
Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a)
interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la
macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta
mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione,
del 18 dicembre 2000;
b)
interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di
allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per
evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici
e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a
titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione
della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino
detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di
età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa
fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i
24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi;
c)
indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia
verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di
presenza di BSE nell'azienda medesima.
L'indennità
è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino
al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
d)
contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi
inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi. di
materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;
e)
un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in
azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a
copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3.
In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con
riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 50
miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire
5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario
straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla
encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali
e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle
ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari
interventi di cui al presente articolo.
4.
L'Agenzia è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità
stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia
successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario
straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo è versato, nel rispetto delle
norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo
le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità di
quest'ultima.
5.
L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni
fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche
agricole e forestali.
6.
L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al
coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso
pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico
programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati
ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso
rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora
gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province
autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli
impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può
disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano
immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente,
l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico
rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti
conferiti o da conferire.
7.
Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si
provvede:
a)
quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo
dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Detto
importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b)
quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7-ter.
Agevolazioni
1.
Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del
contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di
macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al
dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza
causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli
adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.
2.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n.
8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale,
ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute
e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri.
3.
A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate
delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA),
in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la
durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri
oneri.
4.
Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono
adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli
eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
5.
Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare
riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli
esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva
o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è
autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata
non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere
effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è
riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in
conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale,
rintracciabilità e qualità, nonchè per il miglioramento igienico-sanitario e
produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare
riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di
smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli
stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento è destinata a mutui
contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6.
è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano
attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la
tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela
dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione
degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità,
anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la
riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione
dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di
certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato
con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui
al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per
l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per
l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al
metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e
delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al
fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili
come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche
di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi
in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.
1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che
l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il
miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonchè la tecnica di
coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze
poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata
politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che
rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali
e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle
seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b),
capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).
7.
Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e
l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri
ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento
tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi
l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri
finanziari, il numero dei dipendenti, nonchè il numero dei capi macellati o
allevati nell'anno 2000.
8.
Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei
singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno
versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della
rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto- legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato
tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia è autorizzata, su
richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con
onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.
Art. 7-quater.
Modifiche
alla legge 15 febbraio 1963, n. 281
1.
L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art.
22. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone
in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla
presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti
all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è
punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in
vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque,
per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da
lire 30.000.000 a lire 120.000.000.
3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita
o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la
distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato
l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in
inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito
con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.
4.
La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.
5.
Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati
previsti dal presente articolo".
2.
L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art.
23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge,
l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un
periodo non superiore a tre mesi.
2.
In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la
sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.
3.
Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la
salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento
o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può
ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di
attività analoga per la durata di cinque anni.
4.
Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".
3.
I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter non sono
concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei
quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di
identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.
4.
I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla
violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per
le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo
comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio 2001.
5.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di
bilancio.
Art. 7-quinquies.
Istituzione
di un Consorzio obbligatorio
1.
E istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento
dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel
settore della vendita di carni.
Il
Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di
trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione
dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.
2.
Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di
raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la
maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche
in forma associata.
3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e
di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei princìpi
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Art. 8.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.