DM 15 gennaio 2001
Modifiche al decreto 29 settembre 2000,
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili.
(Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001)
Art. 1.
1.
Al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
all'art. 1, comma 2, la lettera f) è cosi' sostituita:
"f)
materiale specifico a rischio:
1)
i tessuti di cui all'allegato I;
2)
l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e
caprina di qualunque età;
3)
qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui ai numeri 1) e 2)
fino a quando non sia stato distrutto;
b)
all'art. 6, comma 3, le parole "di cui all' art. 3, comma 3, lettere a), c)
e d)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art. 3, comma 3,
lettere a), c), d) ed e)";
c)
all'art. 10 comma 1, le parole "per l'ottenimento dei prodotti di cui
all'art. 1, comma 3.", sono sostituite dalle seguenti "per
l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto, sia impiegato per gli scopi previsti";
d)
all'allegato I:
1)
al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale di
bovini di età superiore a dodici mesi e l'intero intestino dal duodeno al retto
di bovini di tutte le età";
2)
al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, gli occhi, i
gangli trigeminali e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale di
bovini di età superiore a sei mesi";
e)
all'allegato II, punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"e)
gli intestini bovini di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
537".