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DM 16 gennaio 2001

Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1982 relativo ai materiali per la costruzione di cisterne per trasporto di merci pericolose.

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001)

 

 

Fermo restando che i materiali base per la costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, di cui all'appendice B1a e B1b dell'ADR, sono l'acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile austenitico e le leghe di alluminio, si ammette l'utilizzo di nuove leghe, non contemplate nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'allegato 1, nonche' ai medesimi punti dell'allegato 2 al decreto ministeriale 27 dicembre 1982, alle seguenti condizioni:

la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto, specifica per l'impiego previsto;

la lega sia inclusa nella norma di unificazione nazionale di prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE;

la lega sia di tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di accettazione dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella sua edizione pił aggiornata;

la lega venga ammessa all'impiego nel rispetto delle procedure previste per le leghe di marca del decreto ministeriale 27 dicembre 1982.


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