DM 16 gennaio 2001
Modificazioni al decreto ministeriale 27
dicembre 1982 relativo ai materiali per la costruzione di cisterne per trasporto
di merci pericolose.
(Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001)
Fermo restando che i materiali base per la
costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, di cui
all'appendice B1a e B1b dell'ADR, sono l'acciaio al carbonio, l'acciaio
inossidabile austenitico e le leghe di alluminio, si ammette l'utilizzo di nuove
leghe, non contemplate nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'allegato 1, nonche' ai
medesimi punti dell'allegato 2 al decreto ministeriale 27 dicembre 1982, alle
seguenti condizioni:
la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata
di prodotto, specifica per l'impiego previsto;
la lega sia inclusa nella norma di unificazione
nazionale di prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE;
la lega sia di tipo ammessa all'uso e incluso nelle
schede di accettazione dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella
sua edizione pił aggiornata;
la lega venga ammessa all'impiego nel rispetto delle
procedure previste per le leghe di marca del decreto ministeriale 27 dicembre
1982.