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DM 19 gennaio 2001

Modificazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 2000 sul Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

(Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2001)

 

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, è modificato nel modo seguente:

a) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo le parole "venti mesi," la frase da "con segni comportamentali" fino a "della malattia", è sostituita dalla seguente "con segni comportamentali o neurologici per i quali non sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio";

b) all'art. 8, comma 2, dopo le parole "a norma del presente decreto," sono inserite le seguenti "o a seguito dell'adozione di provvedimenti comunitari,";

c) all'art. 9:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1° gennaio del 2001, le regioni e le province autonome attuano annualmente un programma di sorveglianza della:

a) encefalopatia spongiforme bovina, conformemente a quanto stabilito all'allegato 3, parte I;

b) scrapie, secondo i requisiti minimi di cui all'allegato 3, parte III";

2) al comma 2, dopo le parole "competenti per territorio" sono aggiunte le seguenti "utilizzando tra le metodiche diagnostiche di cui all'allegato 3, parte II, quelle indicate dal Centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate di cui al decreto del Ministro della sanità 3 agosto 1991";

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le carcasse, le altre parti edibili, e la pelle, degli animali sottoposti ad esame ai sensi del comma 1, devono essere tenute sotto controllo ufficiale fino alla comunicazione dell'esito diagnostico negativo o fino alla loro eliminazione che deve avvenire secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni.

Tutte le restanti parti devono essere destinate alla distruzione ai sensi del predetto decreto ministeriale.".

d) all'art. 11, comma 4, dopo le parole "vengano a morte", sono aggiunte le seguenti "o si renda necessario procedere, per motivi di benessere animale, al loro abbattimento o alla macellazione speciale d'urgenza";

e) all'art. 14, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) denunciare il sospetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonchè a inviare formale comunicazione di detto sospetto anche al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità";

f) è abrogato il comma 1, dell'art. 16;

g) all'art. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero della sanità notifica i casi positivi di BSE alla Commissione europea ai sensi della direttiva 82/894/CEE.".

 

Art. 2.

1. Gli allegati 1 e 2 al presente decreto sostituiscono, rispettivamente, gli allegati 3 e 4 al decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000.

2. Con decreto dirigenziale del Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, anche in attuazione di decisioni comunitarie, gli allegati al decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, vengono modificati o sostituiti, ove necessario, assicurandone la diramazione.

 

Art. 3.

1. Nell'art. 7, comma 2, nell'art. 11, comma 8, e nell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, il rinvio normativo alle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998, è sostituito con quello alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni.

 

(Allegati omessi)

 


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