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DM 6 febbraio 2001, n. 110.

Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’ 11 aprile 2001)

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Art. 1.

(Edifici, strutture e mezzi) 1. Nelle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge m materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;

b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;

c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'amministrazione forestale;

d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.

2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l'omissione o il ritardo delle attività di cui

all'articolo 328, primo comma, del codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e di difesa.

3. Fatto salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato anche m situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.

4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale dello Stato rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'amministrazione forestale in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 2.

(Aree operative, riservate e con esigenze analoghe). 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe:

a) gli edifici per i quali il Ministero della difesa ha rilasciato la dichiarazione di «opera destinata alla difesa militare», ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o nei quali si svolge attività coperta da classifica di segretezza; i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra; le strutture ospitanti uffici del capo del Corpo forestale dello Stato; le sale operative e le altre strutture destinate all'espletamento di attività di protezione civile e pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio Meteomont; i locali in cui si trattano gli affari concernenti le attività di polizia per l'ordine e la sicurezza pubblica, in concorso con le altre Forze di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli Uffici che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove vengono svolte attività di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in attività istituzionali a carattere riservato;

b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo forestale dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorché collocati o impiegati in luoghi non pertinenti all'amministrazione forestale.

 

Art. 3.

(Vigilanza). 1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui agli articoli 1 e 2, è effettuata dai servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione forestale istituiti a livello centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo, tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato appositamente incaricato.

 

Art. 4.

(Valutazione dei rischi). 1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il datore di lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, delle particolari esigenze individuate nell'articolo 1 medesimo.

 

Art. 5.

(Servizio di prevenzione e protezione). 1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, è organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento professionale del predetto personale.

 

Art. 6.

(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). 1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono designati secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data 2 luglio 1997.

 

Art. 7.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche). 1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante

 


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