L 23 febbraio 2001, n. 29
Nuove disposizioni in materia di
interventi per i beni e le attivitą culturali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2001)
Art. 1.
Interventi
su beni culturali
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per la valorizzazione e il
potenziamento di musei, e' autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per
l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonche' di lire 40.000
milioni per l'anno 2003.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle Soprintendenze competenti per territorio.
3. Gli interventi di cui al presente articolo,
nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono
essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori
dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della
competente Soprintendenza.
Art. 2.
Disposizioni
in materia di personale
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale
di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per
ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine
e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.
Art. 3.
Piano
per l'arte contemporanea
1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio
pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti
italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone
un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale,
ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.
2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
1999, n. 237, dopo le parole:
"attivita' propedeutiche," sono inserite le
seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".
Art. 4.
Interventi
per Genova capitale europea della cultura 2004
1. Al fine di consentire i primi interventi
propedeutici al programma "Genova capitale europea della cultura
2004", e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con il sindaco
di Genova.
Art. 5.
Disposizioni
in materia di spettacolo e di attivita' e istituzioni culturali
1. Per il potenziamento delle strutture e del
patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione dei contributi.
2. Per le attivita' istituzionali della Biblioteca
Ambrosiana di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
3. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del
Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi
filosofici di Napoli, e' autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due
soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo
svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, un contributo annuo di
lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo
di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del
Lago, nonche' un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro
Europeo di Toscolano.
5. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai
titolari ed utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo per le spese di
vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli, a decorrere dall'anno
2002, e' autorizzata la spesa complessiva annua di lire 10.000 milioni. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere del
Comitato per i problemi dello spettacolo, sono definiti i soggetti, i criteri e
le modalita' di erogazione della somma di cui al presente comma.
6. A decorrere dall'anno 2002, e' concesso
all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di
lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla formazione specialistica di
soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal
vivo.
7. Per favorire la ripresa delle attivita' musicali
in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e' concesso, a
decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore
dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli.
8. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole da: ",secondo quanto previsto" fino alla fine
del comma sono soppresse.
9. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonche' per
interventi di restauro paesaggistico".
10. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: "per un ulteriore
biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due ulteriori
bienni".
11. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1997, n. 420, nonche' il regio
decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio
decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo
continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
12. Per la piu' efficace attuazione del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' autorizzata la spesa annua di lire 5.000
milioni, a decorrere dall'anno 2002.
13. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere
una relazione sull'attivita' dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7,
relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.
Art. 6.
Scuole
di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le universita' deliberano gli ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle
professionalita' nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i
criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.
Art. 7.
Rifinanziamento
di interventi per la citta' di Siena e concessione di un contributo per la
realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino.
1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1998, n. 444.
2. E' autorizzata la concessione di un contributo di
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del
comune di Firenze, per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale
fiorentino.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001- 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici.
Art. 8.
Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli
2, 3 e 5, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 2001, a lire 35.300 milioni per
ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a lire 31.800 milioni a decorrere dal 2004, si
provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 830
milioni per l'anno 2001 e a lire 130 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 34.670 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002 e a lire 34.800 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a lire 500
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli
1 e 4, pari a lire 29.000 milioni per l'anno 2001, a lire 30.500 milioni per
l'anno 2002 e a lire 40.000 milioni per l'anno 2003, si provvede, per i medesimi
anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
e, quanto a lire 27.000 milioni per il 2001, a lire 28.500 milioni per il 2002 e
a lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
Art. 9.
Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.