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DM 4 marzo 2001.

Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

(Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001)

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Art. 1.

1. Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attivitą di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gią versato.

2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai predetti soggetti in qualitą di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalitą di ripresa della riscossione delle somme sospese, anche mediante rateizzazione.

 


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