L. 7 marzo 2001, n. 51.
Disposizioni per la prevenzione
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il
controllo del traffico marittimo.
(Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001)
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in conformità alla politica
comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie
disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le
conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna,
promuove l'uso di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più
elevati standard di sicurezza e lo sviluppo dell'attività di controllo e
assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le
acque antistanti le coste nazionali.
Art. 2.
(Contributo per la demolizione del naviglio)
1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione
delle unità a singolo scafo non conformi si più avanzati standard in materia
di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di
tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione può essere concesso un
contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire
10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi
cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e
chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in
esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle
imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio
conto unità di proprietà delle imprese stesse non oltre la data del 30
settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui
all'articolo 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione
abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre
2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il
limite massimo di 30.000 tonnellate per- singola unità.
3. Il contributo è concesso a condizione che
l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei
lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della
propria attività aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in
vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate
anteriormente a quest'ultima data. L'inosservanza di tale condizione comporta la
decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali
ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo
autorizzato in applicazione della presente legge.
Art. 3.
(Modalità di concessione del contributo)
1. Le imprese che intendono beneficiare del
contributo di cui all'articolo 2 devono presentare istanza al Ministero dei
trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di
demolizione, a pena di inammissibilità, indicando gli elementi di
individuazione della nave ed allegando la pertinente documentazione, in
particolare quella comprovante il titolo di proprietà, l'eventuale contratto di
vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonché la
certificazione dell'autorità marittima o consolare, se esistente, del porto in
cui la nave è approdata per la demolizione, attestante che l'impresa ha titolo
per procedere alla demolizione stessa.
2. Il contributo è corrisposto secondo le modalità
di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.
3. Per ottenere la liquidazione definitiva del
contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al
Ministero dei trasporti e della navigazione apposita istanza, entro il termine
di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, corredata dal
certificato dell'autorità marittima o consolare attestante la data di inizio e
di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata
in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate
anteriormente a quest'ultima data.
Art. 4.
(Limiti di operatività e decadenza dai benefici)
1. Le imprese armatoriali che beneficiano del
contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di
petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in
attività di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del
beneficio, navi cisterna a singolo scafo di età superiore a venti anni, ad
esclusione delle navi italiane già di proprietà o delle navi italiane già
gestite dalle stesse imprese.
2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del
naviglio di cui al comma 1 in attività di cabotaggio nazionale comporta la
decadenza dal beneficio, con 1' obbligo di restituzione del contributo nei
termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità
nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni.
Art. 5.
(Controllo degli spazi marittimi di interesse
nazionale)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni
attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic
Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture
centrali e periferiche del Ministero.
2. L'articolo 83 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di transito e di sosta). - Il
Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e
la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine
pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, per motivi di protezione dell'am-biente marino, determinando le
zone alle quali il divieto si estende».
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle
acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione
delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice
della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire, 2 milioni a lire 12 milioni,
maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di
lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è
irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
4. Al di là del limite esterno del mare territoriale
italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera
italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice
della navigazione; b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera,
la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.
Art. 6.
(Sistema di comunicazione per la sicurezza in mare)
1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni
annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal
2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza
e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in
attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli
emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'allegato alla Convenzione internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a
Londra il I° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23
maggio 1980, n. 313.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 20012003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, ad eccezione dell'articolo 6, pari a lire 10.000 milioni annue a
decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della
legge 31 luglio 1997, n. 261.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.