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DELIBER. CIPE 8 marzo 2001, n. 23

Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000.

(Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001)

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1. Le autorità di ambito o, se queste non sono ancora operative, le province, ai fini della predisposizione dei programmi stralcio previsti dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000, per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di depurazione e fognatura di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, provvedono, anche avvalendosi dei fondi di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 36/1994, al completamento della ricognizione, ove non già ultimata, delle opere di fognatura e depurazione esistenti e di quelle in corso di realizzazione, verificandone la coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente. Nel caso di perdurante inadempienza delle predette autorità e province al dettato legislativo, i presidenti delle giunte regionali subentrano, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei compiti di cui al presente punto. A tal fine le regioni, con il supporto del Ministero dell'ambiente, predispongono idonei strumenti per monitorare la corretta attuazione del predetto comma 4 dell'art. 141, riferendo a questo comitato entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente delibera.

2. Le autorità di ambito, nel caso siano già stati approvati i piani di ambito, individueranno gli interventi prioritari da realizzare in adeguamento a quanto previsto dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000. Nel caso invece che tali piani non siano stati approvati, i soggetti competenti predisporranno, per ciascun ambito territoriale ottimale, i programmi stralcio, inserendovi gli interventi indifferibili correlati all'attuazione degli adempimenti di cui al punto 1) scaduti o di immediata scadenza e riservando ai programmi stessi tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste dalle leggi di settore, ivi compresa la finanziaria 2001, nonchè i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti ed i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione ed il completamento di opere e impianti.

3. Nel caso di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di risorse ulteriori, rispetto a quelle già disponibili, i piani finanziari dovranno indicare le possibili fonti di copertura pubbliche o private.

4. I programmi stralcio saranno comunicati alle regioni, in modo che queste, in caso di ricorso a finanziamenti pubblici (nazionali, regionali e comunitari), provvedano a farne oggetto di appositi accordi di programma quadro, nell'ambito delle intese istituzionali di programma. Gli accordi quadro terranno anche conto degli interventi realizzati, o in corso di attuazione, a valere sul programma straordinario di cui alla legge n. 135/1997 richiamata in premessa o ad altre leggi di settore, e, a tal fine, i programmi stralcio saranno trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente.

5. L'eventuale utilizzo dei fondi strutturali per il cofinanziamento dei programmi stralcio può avvenire solo nell'ambito degli accordi di programmna quadro, stipulati nel contesto delle intese istituzionali di programma, fermo restando che tale utilizzo resta limitato all'anno 2002, potendosi nel prosieguo ricorrere alle risorse comunitarie solo in presenza dei piani di ambito.

6. L'eventuale utilizzo, per l'attuazione dei programmi stralcio, delle risorse per le aree depresse è vincolato all'adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti da questo comitato in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000-2001 e destinate prioritariamente all'asse del ciclo integrato dell'acqua, oltre che a quelli della mobilità e del riassetto idrogeologico.

7. Questo comitato, nell'esercizio della potestà tariffaria attribuitagli nelle more dell'attuazione della legge n. 36/1994, subordinerà l'introduzione di eventuali incrementi tariffari per investimenti al rilascio, da parte dell'autorità d'ambito o della provincia, di una attestazione, come da modello allegato, concernente i proventi da tariffa globalmente accantonati ed il loro eventuale utilizzo secondo quanto autocertificato dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione. Detta attestazione dovrà pervenire a questo comitato e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 30 giugno 2001.

8. Le risorse individuate per l'attuazione dei programmi stralcio saranno poste a disposizione degli enti attuatori di cui al punto 1) della presente deliberazione.

9. Allo scopo di garantire la coerenza dei programmi stralcio con le linee programmatiche da perseguire nel settore, le regioni, nel quadro della concertazione con le autorità di ambito e gli enti locali interessati, assumono adeguate iniziative per una proficua azione di coordinamento.

10. Al fine di accelerare l'entrata a regime della legge n. 36/1994, anche in considerazione dei vincoli posti dal quadro comunitario di sostegno ed in vista del miglior utilizzo dei fondi comunitari, saranno escluse da ulteriori assegnazioni di risorse nel settore quelle aree per le quali non siano stati adottati, entro il secondo semestre 2002, i piani di ambito.

 

(Allegato omesso)

 


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