ORD. PCM 12 marzo 2001.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare
l'emergenza ambientale nella regione Campania. (Ordinanza n. 3111).
(Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001)
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Art. 1.
1. Il commissario delegato - presidente della regione
Campania in deroga all'art. 5 del decreto legislativo, 5 febbraio 1997, n. 22,
nelle more della realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 5,
dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 2
dell'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001 e per un periodo di sessanta giorni,
può stipulare, accordi con altre regioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani
della Campania nei territori di loro competenza. I presidenti delle giunte
regionali delle regioni di destinazione sono autorizzati a stipulare i suddetti
accordi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla ripartizione delle
attribuzioni tra gli organi regionali.
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3100/2000
é sostituito dal seguente:
«2. I prefetti delle province della Campania
avvalendosi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ed in quelle
precedenti, dispongono quanto necessario per la gestione delle discariche
esistenti comunque regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio,
provvedendo, in presenza di particolari situazioni, all'ampliamento dei relativi
volumi ed autorizzano la realizzazione e l'esercizio di impianti per la
vagliatura, stabilizzazione e stoccaggio della frazione secca dei rifiuti
urbani, nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo
del combustibile derivato dai rifiuti».
Art. 3.
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3100/2000 sono
apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 tra la parola «rifiuti» e le parole «speciali
pericolosi» sono inserite le parole «da lavorazioni industriali»;
al comma 4, dopo le parole «l'esercizio delle
attività» vanno aggiunte le seguenti parole: «di gestione degli impianti di
trattamento, di smaltimento e di recupero, nonché».
Art. 4.
1. All'art. 17, comma 7, nell'ordinanza n. 2948 del
25 febbraio 1999, inserito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3100/2000 la parola «smaltimento»
è sostituita dalla parola «conferimento».
Art. 5.
1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 3100/2000 è
aggiunto il seguente comma:
« 4. II commissario delegato - presidente della
regione Campania può anche disporre, nelle more dell'entrata in esercizio degli
impianti di produzione del C.d.R. l'utilizzo, quali siti di stoccaggio
provvisorio, ai sensi del1'art. 6, lettera l), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani, delle aree a qualsiasi titolo divenute
discariche abusive, per le quali è stata avviata la messa in sicurezza,
nell'ambito di un piano di ripristino ambientale in relazione alle
caratteristiche morfologiche e ambientali dell'area.».
Art. 6.
1. All'art. 15 dell'ordinanza n.3100/2000 sono
apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole «si avvale» sono inserite
le seguenti parole « di un commissario vicario, che si occupa dei rapporti con
le istituzioni, gli enti e la generalità dei soggetti rappresentativi di
interessi sociali e»;
è aggiunto il seguente comma 1-bis «Agli uffici del
commissario vicario, del vice commissario e dei subcommissari è ulteriormente
assegnato, per ciascuno di essi, una unità di personale con funzioni di
coordinatore di segreteria, al quale viene attribuito un trattamento economico
pari a quello percepito dal coordinatore della segreteria di assessore della
regione Campania; a ciascuno di detti uffici è altresì assegnato un
funzionario amministrativo e due unità di personale addetto alla segreteria»;
al comma 7 tra la parola «spettante» e le parole «
al vice commissario» sono inserite le parole «al commissario vicario,»;
al comma 7 le parole «dall'art. 25, comma 2, della
delibera della giunta regionale della Campania n. 042 del 28 luglio 2000, ai
sensi della legge regionale n. 43 / 1994» sono sostituite con le parole «
dall'art. 21, comma 2, della legge regionale della Campania n. 18 del 6 dicembre
2000».
Art. 7.
1. All'art. 12 dell'ordinanza n. 3100/2000 è
aggiunto il seguente comma:
« 8. Nell'area dell'ambito territoriale ottimale «3»
il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede alla
progettazione, all'appalto ed alla realizzazione, alle medesime condizioni
previste dal comma 1, e con le risorse finanziarie allo stesso assegnate,
limitatamente alle seguenti opere: l'impianto di depurazione di Punta Gradelle,
l'adeguamento e la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione di
Massalubrense e dell'impianto di depurazione di Noia, il 3° lotto del
collettore di Vallo di Lauto a servizio dell'impianto di depurazione dell'area
nolana, il collettore fognario di Gragnano-Casola-Lettere e le opere di
collegamento all'impianto di depurazione di Nola, il collettore fognario del
comune di Torre del Greco e le relative opere di collegamento della rete
fognaria, le opere di fognatura e depurazione dei comuni di Capri e Anacapri, la
riqualificazione statica funzionale ambientale dell'alveo Sanicandro ed il
convogliamento delle portate fecali provenienti dall'impianto a servizio
dell'impianto di depurazione di Napoli Est, il collettore litoraneo del comune
di Portici, le opere di collegamento al collettore comprensoriale del comune di
Ercolano, la fognatura della strada provinciale per Cicciano, la rete fognaria
interna delle aree non litoranee del comune di Portici, il completamento e
l'adeguamento delle fognature di Piano di Sorrento, l'adeguamento della rete
fognaria di San Giorgio a Cremano, le opere di fognatura, collettamento e
depurazione finanziate con deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999.».
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile è
estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della
presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze
o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli
enti attuatori.