DM 19 marzo 2001
Procedure di prevenzione incendi relative
ad attività a rischio di incidente rilevante.
(Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001)
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Art. 1.
Finalità
e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perchè comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. 2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino all'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, così come modificate dal decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998.
Art.
2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, valgono le
definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
le seguenti denominazioni: a) "decreto legislativo": il decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334; b) "comitato": il comitato di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; c)
"comando": il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio; d) "comandante": il comandante provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio.
Art.
3.
Nulla
osta di fattibilità, parere tecnico conclusivo e certificato
di
prevenzione incendi
1. Il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilità e il parere sul progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modifiche, e integrazioni. 2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei disposti dell'art. 8 (rapporto di sicurezza preliminare e definitivo), art. 10 (modifiche di uno stabilimento) e art. 21 (procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto legislativo, specificatamente integrata ai fini della sicurezza antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Art.
4.
Rilascio
del certificato di prevenzione incendi
1. Il responsabile dell'attività di cui all'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con
il gestore di cui all'art. 3, comma1, lettera d) del decreto legislativo. 2. Il
certificato di prevenzione incendi, che per le attività in argomento ha validità
quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione del
rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto legislativo con le modalità
amministrative indicate nel successivo art. 9. 3. Al termine dei lavori di
costruzione del nuovo stabilimento e/o della modifica comportante aggravio del
preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente
9 agosto 2000, compresi quelli eventualmente prescritti dal comitato in fase
istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento
sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi. 4.
Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente comma 3, viene
effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal
comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo
delegato. 5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato,
del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il certificato di
prevenzione incendi. 6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione
incendi, la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma
3, del decreto legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta nelle forme
della autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modifiche, attestante l'osservanza della normativa
vigente in materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative
certificazioni, consente l'esercizio dell'attività anche ai fini della
prevenzione incendi.
Art.
5.
Rinnovo
del certificato di prevenzione incendi
1. Contestualmente alla presentazione del rapporto di
sicurezza aggiornato di cui all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore
richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e con gli adempimenti amministrativi indicati
nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo del certificato di prevenzione
incendi. 2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento per
la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo, viene effettuato il sopralluogo da parte di
apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti
compreso il comandante o suo delegato. 3. Entro quindici giorni dalla
comunicazione, da parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il
comando procede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Art. 6.
Modifiche
1. In caso di modifiche di uno stabilimento
esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del
Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono
sostituite da quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto
2000. 2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi
industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti
aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero
dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano le procedure di cui ai precedenti
articoli 3 e 4.
Art.
7.
Stabilimenti
e depositi costieri
1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e
depositi costieri nonchè per le modifiche di quelli esistenti costituenti
aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero
dell'ambiente del 9 agosto 2000, il comitato adotta i provvedimenti conclusivi
ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo e trasmette agli organi competenti
gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza,
per le procedure relative alle istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del
decreto legislativo.
Art.
8.
Norme
di prevenzione incendi
1. Le determinazioni espresse dal comitato al termine
dell'istruttoria di cui all'art. 21 del decreto legislativo sono comprensive
delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal
gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi. 2. Tali norme e
misure alternative dovranno essere espressamente indicate dal gestore nel
rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo.
Art.
9.
Adempimenti
amministrativi
1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18
della legge 10 agosto 2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal
gestore, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni,
per i servizi di prevenzione incendi per le attività oggetto del presente
decreto sono determinati in base alle tariffe orarie stabilite dal decreto del
Ministero dell'interno 21 settembre 1998, e alla durata dei medesimi servizi
indicata nell'allegato VI al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998.
Art.
10.
Abrogazione
di norme
1. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è abrogato il decreto del Ministero dell'interno 30 aprile
1998, concernente "modificazioni al decreto 2 agosto 1984 del Ministero
dell'interno".