DM 19 marzo 2001
Recepimento della direttiva 2000/30/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli
tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.
(Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001)
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Art. 1.
1. Il presente decreto è diretto a garantire un
maggiore rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti di determinate
condizioni tecniche previste dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, di attuazione
delle prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE, come modificato dal decreto
ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24
agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE, al fine di migliorare la
sicurezza stradale ed ambientale.
2. Il presente decreto definisce talune condizioni di
realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali
circolanti nel territorio nazionale in armonia con le disposizioni stabilite
dalla direttiva 2000/30/CE per gli stessi controlli tecnici su strada sui
veicoli commerciali circolanti nel territorio delle Comunità europee.
3. Fatta salva la normativa comunitaria, il presente
decreto lascia del tutto impregiudicato il diritto dell'autorità competente, di
cui all'art. 2, lettera d), di effettuare i controlli in esso non contemplati,
nonchè di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare
quelli inerenti ai veicoli commerciali, e non pregiudica, inoltre, che la
suddetta autorità, nel quadro delle ispezioni che esulano dal campo di
applicazione del presente decreto, possa controllare i punti enumerati
nell'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto, in luoghi diversi
dalle strade pubbliche.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicolo commerciale" i veicoli a motore
ed i loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato 1
al decreto ministeriale 6 agosto 1998 di attuazione della direttiva 96/96/CE;
b) "controllo tecnico su strada" il
controllo di natura tecnica, non annunciato dalla autorità competente e quindi
imprevisto, di un veicolo commerciale che circola nel territorio nazionale,
effettuato sulla strada pubblica dall'autorità competente o sotto la
sorveglianza di quest'ultima;
c) "controllo tecnico" il controllo, della
conformità del veicolo alla normativa tecnica, quale previsto nell'allegato II
al decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dall'allegato I al decreto
ministeriale 7 agosto 2000;
d) "autorità competente" il Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di
gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
Art. 3.
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 1, sono effettuati controlli su strada dei veicoli commerciali
contemplati dal presente decreto, tenendo conto delle prescrizioni del decreto
ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto
2000.
2. I controlli tecnici su strada sono effettuati
senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato in
cui è immatricolato o immesso in circolazione il veicolo commerciale e tenuto
conto della necessità di ridurre al minimo i costi ed i ritardi causati ai
conducenti ed alle imprese.
Art. 4.
1. Il controllo tecnico su strada comporta uno, due o
l'insieme dei seguenti elementi:
a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione
del veicolo commerciale fermo;
b) un controllo della relazione di controllo tecnico
su strada, di cui all'art. 5, compilato di recente ovvero un controllo dei
documenti attestante la conformità alla normativa tecnica applicabile ai
veicoli ed in particolare, per i veicoli immatricolati o immessi in circolazione
in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo commerciale è
stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della direttiva
96/96/CE, come modificata dalla direttiva 1999/52/CE;
c) un'ispezione, intesa a rilevare difetti di
manutenzione, effettuata su uno o più, ovvero sulla totalità, dei punti di
controllo enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, al
presente decreto.
2. L'ispezione degli impianti di frenatura e delle
emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste
nell'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.
3. Prima di procedere ad un'ispezione sui punti
enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, del presente
decreto, si tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico o di una
relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente
presentati dal conducente.
Può, inoltre, essere preso in considerazione
qualsiasi altro certificato attestante l'effettuazione di controlli inerenti la
sicurezza del veicolo, rilasciato da un organismo autorizzato, eventualmente
presentato dal conducente.
Qualora i certificati o la relazione suddetti
forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata effettuata
un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I,
punto 10, al presente decreto, tale punto non è soggetto ad un ulteriore
controllo, a meno che questo sia giustificato in particolare da una presenza di
difetti o da una non conformità manifesta.
Art. 5.
1. La relazione sul controllo tecnico su strada
concernente l'ispezione di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), è compilata
dalla autorità competente. Il modello di tale relazione è riportato
nell'allegato I al presente decreto e contiene, al punto 10, un elenco dei punti
controllati. L'autorità competente contrassegna le caselle corrispondenti. La
relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo commerciale.
2. Se l'autorità competente ritiene che l'entità
dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare rischi di
sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura,
un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un
controllo più rigoroso presso un centro dell'autorità medesima, situato in
prossimità.
L'uso del veicolo commerciale può essere sospeso
fino a quando non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati, qualora
risulti evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole per i
suoi occupanti o per gli altri utenti della rete stradale, in occasione del
controllo tecnico su strada di cui all'art. 4, comma 1, oppure in occasione del
controllo più rigoroso di cui al primo capoverso del presente comma.
Art. 6.
1. Ogni due anni l'autorità competente, comunica
alla Commissione europea, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti in
relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli
commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato I,
punto 6, al presente decreto, e per Paese di immatricolazione, nonchè i punti
controllati ed i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10, al
presente decreto.
La prima trasmissione dei dati riguarderà il periodo
di due anni a decorrere dal lo gennaio 2003.
Art. 7.
1. I difetti gravi riscontrati sui veicoli
commerciali di proprietà di soggetti non residenti nel territorio nazionale, in
particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione dell'uso dei veicoli
medesimi, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato membro
in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione, secondo il modello
di relazione di controllo di cui all'allegato I al presente decreto, fatta salva
la perseguibilità in base alla normativa applicabile nella Repubblica italiana.
Fatto salvo quanto previsto nel secondo capoverso del
comma 2 dell'art. 5, l'autorità competente, nel caso in cui sia stato
riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale di proprietà di un
soggetto non residente nel territorio nazionale, può richiedere alle autorità
competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o immesso in circolazione
il veicolo, di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori e
del veicolo, e di essere informata sull'eventuale adozione dei provvedimenti
stessi.
2. L'autorità competente, su richiesta dell'autorità
competente dello Stato membro che ha riscontrato, nel corso dei controlli
tecnici su strada, dei difetti gravi in veicoli commerciali immatricolati o
immessi in circolazione nella Repubblica italiana, di proprietà di soggetti
residenti nel territorio nazionale, informa l'autorità medesima dei
provvedimenti eventualmente adottati nei confronti dei trasgressori e dei
veicoli.
Art. 8.
1. L'autorità competente, in caso di mancato
rispetto dei requisiti tecnici controllati ai sensi del presente decreto, attiva
le procedure di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
(Allegati
omessi)