L. 23 marzo 2001, n. 93.
Disposizioni in campo ambientale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001)
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Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344,
e 9 dicembre 1998, n. 426).
1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l'anno
2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000
milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
Art. 2.
(Disposizioni per le agenzie regionali per
l'ambiente).
1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma
5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è
autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di lire 17 miliardi
per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari,
le predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operatività di quest'ultima,
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di
controlli sull'ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di
supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali,
secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici ovvero, fino all'effettiva operatività di quest'ultima, dall'ANPA,
volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità
delle agenzie regionali e nazionali;
c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione
dei laboratori per i controlli ambientali;
d) realizzare il coordinamento del sistema
informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con
i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio
idrogeologico.
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, prevede. l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con
funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato
direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le
funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata,
nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ».
3. I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano
dall'incarico alla data di emanazione dello statuto dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2
del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 3.
(Contributi ad organismi internazionali per
l'ambiente).
1. Per il pagamento della quota associativa
dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN)
è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
2. Per le attività previste dal decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è autorizzata la spesa di
lire 2.000 milioni per l'anno 2001.
3. Per l'esecuzione della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad
Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a
decorrere dal 2001.
4. Per l'attuazione della Convenzione per la
protezione delle Alpi, nonché per il funzionamento della Consulta Stato-regioni
dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la
spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per
l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403
del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni
di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio
2001-2002 di presidenza italiana è assegnato un ulteriore finanziamento di lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione
della Convenzione.
Art. 4.
(Emissioni di gas serra).
1. 1 programmi di cooperazione bilaterale per
l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di
sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n.
543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli
effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.
Art. 5.
(Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle
risorse umane).
1. Le lettere b) e C) del comma 4 dell'articolo 6
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:
« b) i posti resi disponibili nelle qualifiche
funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con
l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei
requisiti richiesti;
C) il 30 per cento dei posti residui nella
complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti
attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali
immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica
in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento
dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure
previste dalia lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V
la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;
C-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi
quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono
coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:
1) mobilità del personale già dipendente da altre
amministrazioni dello Stato;
2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria,
agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei
servizi ed uffici del Ministero dell'ambiente;
3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche
funzionali VI, VII e VIII; ».
2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta
complessità dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di
armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al
ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative
contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal
2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno
determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista
dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale).
1. La commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
dal 1° gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo
onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
Art. 7.
(Modello unico ambientale ed informazioni in materia
di rifiuti).
1. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Qualora si renda necessario apportare,
nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al
modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale
ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto ».
2. A1 fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e
l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità in base alle
quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rendono
disponibili con apposito collegamento informatico all'ANPA ed all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti
all'Osservatorio medesimo dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai
materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.
3. A1 fine di introdurre semplificazioni procedurali
di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997; n. 22, per imprese ed
istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l'ausilio di
nuove tecnologie telematiche, le modalità tecniche e le relative procedure sono
disciplinate, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite l'ANPA e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).
Art. 8.
(Aree naturali protette).
1. Per la realizzazione delle attività necessarie al
mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate «
Saline di Cervia » e « Saline di Tarquinia » è autorizzata rispettivamente
la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota
situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni
per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione
provinciale.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è
istituito il Parco nazionale «Costa teatina». Il Ministro dell'ambiente
procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale «Costa
teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a
decorrere dall'anno 2001.
4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n.
394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta
la seguente:
« ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco
».
5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31
dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione
dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma
1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente
articolo.
6. All'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: « è
dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: « , Lazio
e Molise ».
7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle
aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico
riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato
con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio
di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone
limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al
loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono
alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro. dismissione, coi
diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo
richiedano, per un importo pari all'indennità di esproprio.
8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n.
394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: « di concerto con il Ministro
della marina mercantile e ».
9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può
essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero
dell'ambiente ».
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree
protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre
1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere
dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per
investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
11. La segreteria tecnica per le aree protette
marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, dal 1 ° gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è
autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al
relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 20012003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
Art. 9.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Disciplina sanzionatoria).
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: « e di ripristino ambientale » sono
inserite le seguenti: « nonché la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza ».
2. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « di cui ai commi 2 e 3 » sono sostituite
dalle seguenti: « nonché per la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, ».
3. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia
soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza
l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale ».
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:
« 13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono
effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle
caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti ».
Art. 10.
(Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
« f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con
esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti
dalle norme vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da
inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto».
2. All'articolo 41; comma 6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola « CONIAI », sono inserite le seguenti:
« ha personalità giuridica di diritto privato ed ».
3. L'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, è abrogato.
4. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
« 6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2,
che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a). nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per
tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100
per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono
ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma
2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100 mila. In caso
di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100
per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene ».
5. A1 fine di realizzare un modello a rete
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle
funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio
stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'osservatorio provinciale sui rifiuti.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95).
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, le parole: « e non superiore ai tre anni » sono
sostituite dalle seguenti: « e non superiore ai sei anni ».
Art. 12.
(Modiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).
1. All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: « , compresa
» fino alla fine della lettera.
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto -con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle
percentuali di cui al comma 1».
Art. 13.
(Tutela della « Posidonia Oceanica »).
1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura
delle praterie di « Posidonia Oceanica », è autorizzata la spesa di lire
8.000 milioni per l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento
annualmente sull'evoluzione dei programmi di mappatura.
Art. 14.
(Interventi di tutela dall'inquinamento marino).
1. L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239,
si interpreta nel senso che le parole: « in via prioritaria » di cui al comma
1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alle residue spese
relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della
motocisterna Haven, avvenuto 1'11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi
e rivalutazione monetaria, mentre per « interventi di bonifica del mare », da
finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale
delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del
1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle
conoscenze.
2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al
Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti
prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e
costieri, è istituita dal I° luglio 2001 la segreteria tecnica per la
sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il
competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento.
La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero
dell'ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e
per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino
mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno
2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a
lire 450 milioni per l'anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni
2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di attività mineraria).
1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le
risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2, della citata legge n.
449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25 miliardi a valere sulle
agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità
previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.
2. A1 fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità .sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento
di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo
minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del
Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da
un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e
dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
Art. 16.
(Norme per il Piemonte).
1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione
Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e
l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad
un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Sono assegnate lire 1.000 milioni
all'amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad
alpeggio estivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
Art. 17.
(Disposizioni per l'amministrazioni, enti ed
associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente).
1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei
carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente.
2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di
animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative
internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate
dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000
milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell'unità
previsionale di base 3.2.1.1, capitolo 7355, dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.
3. All'articolo 13, comma 1, della citata legge n.
349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso tale termine
senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide ».
4. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, dopo le parole: « o associazioni ambientaliste riconosciute »
sono aggiunte le seguenti: « anche consorziati tra loro ».
5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero
dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva
operatività di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), può, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre
l'inquinamento nell'ambito dei piani del traffico di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere,
anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici
referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di
traffico già adottati dalle loro amministrazioni.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di
esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.
7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e
2001 assegna il riconoscimento « Città sostenibile delle bambine e dei bambini
» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente
urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla
base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3
agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e
del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce con proprio
decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonché
le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri
previsti per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione del presente
comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta
nell'unità previsionale di base 12.2.12 «piani di disinquinamento » (capitolo
9261) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001,
mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
8. Per le attività previste nel programma di azione
nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla
deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta
del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino,
per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue
per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la
lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno
2001. A1 corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a
lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20012003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 18.
(Semplificazione delle procedure amministrative per
le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit EMAS).
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede
di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il
rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la
reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le
imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire
tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con
autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle
previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/ 779, 82/884,
84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183;
b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e
successive modificazioni;
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di
attuazione della direttiva 96/ 61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento.
3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e
successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività,
attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività
previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni: Si applicano, altresì, le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. L'autocertificazione e i relativi documenti
accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo
massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi
titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive
modificazioni.
6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità
rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo
483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la
documentazione di cui ai commi 1 e 4.
Art. 19.
(Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente
di prodotti non biodegradabili di uso comune).
1. A1 fine di prevenire la dispersione nell'ambiente,
anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini
per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale,
dovranno essere prodotti esclusivamente con l'impiego di materiale
biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
2. La produzione e la commercializzazione dei
prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate
costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica
delle violazioni indicate può essere applicata, dall'autorità amministrativa
con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto
della natura e dell'entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni
ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi
della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo
che consente l'esercizio dell'attività. In tale caso non è inoltre ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689. È competente all'applicazione della sanzione amministrativa il
sindaco del comune in cui la violazione è commessa.
Art. 20.
(Censimento dell'amianto e interventi di bonifica).
1. Per la realizzazione di una mappatura completa
della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di
bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000
e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, è emanato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di
attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di
urgenza agli interventi di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la
mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture
periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione
della mappatura.
Art. 21.
(Promozione di « Agende 21 » e contabilità
ambientale).
1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni,
le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati
« Agende 21 », ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonché
per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la
revisione dell'Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità
ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un
fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002.
A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni
per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i
finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, destinati alle finalità di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma
2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.
Art. 22.
(Organizzazione di traffico illecito di rifiuti).
1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente:
« Art. 53-bis. - (Attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta; esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di
cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il
ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la
concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno
o del pericolo per l'ambiente ».
Art. 23.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
1, comma 1, dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 3, dell'articolo 5, comma 2,
dell'articolo 6, dell'articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e
dell'articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l'anno 2001, a lire
29.650 milioni per l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 20012003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
3. All'onere per l'anno 2000 derivante
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni,
dell'articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 8, comma 10,
secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 17, comma 2, pari a
lire 2.000 milioni, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 20002002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno, e quanto a lire 43.000 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
1, comma 2, dell'articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell'articolo 17,
comma 2, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l'anno
2001, a lire 44.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 20012003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a
lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per
l'anno 2001, 39.000 milioni per l'anno 2002 e 2.000 milioni per l'anno 2003
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche
in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.