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D.L.vo 26 marzo 2001, n. 146.

Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001)

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Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;

c) autorità competente: il Ministero della sanità e le autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

3. Il presente decreto non si applica agli animali:

a) che vivono in ambiente selvatico;

b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive; c) da sperimentazione o da laboratorio;

d) invertebrati.

 

Art. 2.

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

Art. 3.

Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia

1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.

 

Art. 4.

Controlli

1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti: a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

b) trasmettono al Ministero della sanità, nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a) anche ai fini del successivo comma 2.

2. Il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea, secondo le modalità da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.

 

Art. 5.

Controlli veterinari comunitari

1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanità, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto; b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.

2. L'autorità competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.

3. I risultati dei controlli di cui al comma-1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanità.

4. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.

 

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanità, e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonché specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonché per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre -mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

 

(Allegati omessi)

 

 


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