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Ord. PCM 27 marzo 2001, n. 3119

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'ulteriore aggravamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania

(Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001 n. 77)

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Art. 1

1. All'articolo 1 dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per fronteggiare l'aggravarsi della situazione di emergenza e prevenire possibili rischi di natura igienico-sanitaria, i prefetti delle province della Campania, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, individuano con urgenza siti di proprietà pubblica o privata idonei all'immediato conferimento e stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani.

Individuato il sito, il prefetto provvede direttamente all'autorizzazione, esercitando i poteri derogatori di cui al citato articolo 13 e operando ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente ordinanza, anche ai fini dell'occupazione temporanea delle aree. Per l'individuazione dei siti e per la successiva attività istruttoria, il prefetto si avvale della struttura commissariale coordinata dal commissario delegato - Presidente della regione Campania, nonchè degli enti e delle amministrazioni pubbliche competenti. La presente disposizione si applica fino al 30 settembre 2001".

2. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dell'ordinanza n. 3100/2000, dopo la parola "smaltimento" sono aggiunte le seguenti parole: "anche mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo".

3. Il comma 4 dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 3100/2000 è abrogato.

4. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania, può autorizzare il trasporto dei rifiuti solidi urbani o frazioni di essi con mezzi ferroviari in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308/1991 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 137/1996.

 


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