Ord. PCM 27 marzo 2001, n. 3119
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'ulteriore aggravamento
dell'emergenza rifiuti nella regione Campania
(Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 2001 n. 77)
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Art. 1
1. All'articolo 1 dell'ordinanza n. 3100 del
22 dicembre 2000 è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Per fronteggiare l'aggravarsi della situazione di emergenza e prevenire possibili rischi di natura igienico-sanitaria, i prefetti delle province della Campania, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, individuano con urgenza siti di proprietà pubblica o privata idonei all'immediato conferimento e stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani.
Individuato il sito, il prefetto provvede direttamente all'autorizzazione, esercitando i poteri derogatori di cui al citato articolo 13 e operando ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente ordinanza, anche ai fini dell'occupazione temporanea delle aree. Per l'individuazione dei siti e per la successiva attività istruttoria, il prefetto si avvale della struttura commissariale coordinata dal commissario delegato - Presidente della regione Campania, nonchè degli enti e delle amministrazioni pubbliche competenti. La presente disposizione si applica fino al 30 settembre 2001".
2. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dell'ordinanza
n. 3100/2000, dopo la parola "smaltimento" sono aggiunte le seguenti
parole: "anche mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio
definitivo".
3. Il comma 4 dell'articolo 10 dell'ordinanza n.
3100/2000 è abrogato.
4. Il commissario delegato - Presidente della regione
Campania, può autorizzare il trasporto dei rifiuti solidi urbani o frazioni di
essi con mezzi ferroviari in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 308/1991 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 137/1996.