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L. 27 marzo 2001, n. 122.

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

(Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001)

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(Estratto)

Art. 4.

(Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione).

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. A1 fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e,, dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

 

Art. 8.

(Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio).

1. A1 fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonché le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attività antibracconaggio, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

 

Art. 9.

(Acquacoltura in acque marine).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e marine » .

 

Art. 13.

(Registro dei prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. .649, le parole: «dal 30 giugno 2000. e dal 30 aprile 2000 « sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001 ».

 

Art. 14.

(Proroga di termine).

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 22.

(Lotta agli incendi boschivi).

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002. e 40 miliardi -per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 


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