L. 27 marzo 2001, n. 122.
Disposizioni modificative e integrative
alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001)
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(Estratto)
Art. 4.
(Codex Alimentarius e contributo straordinario
all'Istituto nazionale della nutrizione).
1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del
Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966; pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi
internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250
milioni annue.
2. A1 fine di incrementare l'attività di ricerca nel
campo della qualità nutrizionale degli alimenti e,, dell'utilizzo ottimale
delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2
miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250
milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 499.
Art. 8.
(Prevenzione e contrasto del fenomeno del
bracconaggio).
1. A1 fine di tutelare la fauna selvatica e di
prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al
fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, nonché ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle
aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il
potenziamento dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le
indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i
compensi per il lavoro straordinario, nonché le attrezzature, gli automezzi e
gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attività antibracconaggio, è
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a
favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Art. 9.
(Acquacoltura in acque marine).
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio
1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e marine » .
Art. 13.
(Registro dei prodotti fitosanitari).
1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. .649, le parole: «dal 30 giugno 2000. e dal 30 aprile 2000 « sono
sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001 ».
Art. 14.
(Proroga di termine).
1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riaperto e fissato
in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
(Lotta agli incendi boschivi).
1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato
connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15
miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002. e 40 miliardi -per l'anno
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.