D.M. 27 marzo 2001.
Determinazione dei criteri per la conversione in
stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
(Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001)
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Art. 1.
Criteri per l'idoneità alla conversione in
stoccaggio di un giacimento in coltivazione
1. 1 criteri in base ai quali un giacimento in fase
avanzata di coltivazione è ritenuto suscettibile di essere tecnicamente ed
economicamente adibito a stoccaggio sono rappresentati da:
a) presenza di una trappola con una roccia di
copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso
formazioni soprastanti;
b) elevata percentuale delle riserve prodotte,
rispetto alle riserve originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni
intervenute;
c) efficienza allo stoccaggio superiore al 30%,
definita come rapporto tra il working gas e la somma del working gas e del
cushion gas, sia in termini di reali prestazioni erogative sia di economicità;
d) porosità dell'ordine, o superiore, al 20%, e
permeabilità dell'ordine, o superiore, a 20 mD.
Art. 2.
Procedura per l'attribuzione di concessioni di
stoccaggio relative a giacimenti in coltivazione
1. In prima applicazione del presente decreto, entro
un mese dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di concessioni di
coltivazione forniscono al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, relativamente ai giacimenti in terraferma rispondenti ai
criteri stabiliti nell'art. 1, con riserve di gas originariamente in posto,
tenuto conto delle rivalutazioni intervenute, superiori a un miliardo di Smc,
per i quali almeno l'80% delle riserve producibili sia stato prodotto, le
informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed
economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas, indicando
tipologia e storia produttiva del giacimento, con particolare riguardo al
meccanismo di produzione e all'andamento della produttività dei pozzi in
funzione della pressione.
2. Entro i successivi tre mesi, previa valutazione
dei dati inviati, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
valutata altresì la necessità di incrementare le capacità del sistema di
stoccaggio nazionale, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del
gas, seleziona i giacimenti di cui al comma 1 e ne pubblica l'elenco nel
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia con i relativi dati di
massima, unitamente al programma di previsione delle capacità di stoccaggio
programmate in funzione dell'evoluzione dei consumi e del grado di sicurezza del
sistema. Con avviso pubblicato nello stesso numero del Bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia sono stabilite le modalità di prenotazione
e di accesso ai «data rooms» di cui al comma 4 da parte degli interessati,
stabilendo altresì le caratteristiche del contratto di consultazione e il
relativo corrispettivo economico, a copertura dei costi del servizio di
consultazione.
3. Gli operatori interessati individuano, nell'elenco
dei giacimenti pubblicato, i giacimenti che intendono sviluppare e entro due
mesi presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio necessari per effettuare lo
studio di fattibilità per la conversione in stoccaggio del giacimento,
allegando, nel caso non sia già in possesso dello stesso Ministero, la
documentazione necessaria a dimostrare il possesso della necessaria capacità
tecnica, economica ed organizzativa e di poter svolgere, nel pubblico interesse,
un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dei requisiti sopra citati, trasmettere ai
titolari delle concessioni di coltivazione interessati.
4. 1 titolari delle concessioni di coltivazione
relative ai giacimenti per i quali è stata presentata richiesta di acquisizione
dei dati, sono tenuti entro due mesi ad allestire, per ogni giacimento, un «data
room» presso le loro sedi, rendendo noti i seguenti dati:
a) quantità e qualità dei fluidi di formazione;
b) rilievi sismici 2D e studi di interpretazione
geofisica, geologica e di giacimento;
c) gas originariamente in posto e riserve residue;
d) profilo di produzione;
e) andamento delle pressioni di testa e di fondo
durante la produzione;
f) situazione dei pozzi e schemi di completamento;
g) descrizione delle facilities di superficie, e,
qualora disponibili:
a) rilievi sismici 313 e 41) del giacimento;
b) dati su carotaggi della roccia di copertura e del
giacimento;
c) risultati di test d'iniettività e di prove di
erogazione;
d) logs di monitoraggio della distribuzione e
dell'andamento del gas prodotto o. iniettato in giacimento durante il test di
iniettività;
e) i dati necessari per la valutazione preliminare
del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164
del 2000.
5. Entro i tre mesi successivi al termine delle
operazioni complessive di consultazione, gli operatori interessati, in possesso
dei requisiti previsti dalla legge 26 aprile 1974, n. 170 e dal decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, purché dotati di capacità tecnica,
economica ed organizzativa adeguate al progetto, possono presentare istanza di
concessione di stoccaggio in concorrenza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per uno o più dei giacimenti di cui al comma 2. Le
domande pervenute successivamente sono dichiarate irricevibili.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 26
aprile 1974, n. 170, e dell'art. 33 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, possono presentare istanza di concessione di stoccaggio imprese del gas
italiane o aventi sede o controllate da imprese aventi sede in altri Stati che
ammettono le imprese del gas italiane allo stoccaggio di gas naturale nei
giacimenti ricadenti sotto la loro giurisdizione.
7. Le istanze pervenute entro i termini di cui al
comma S sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della
geotermia.
8. Successivamente al 1° gennaio 2002, in relazione
alle disposizioni sulla separazione societaria di cui all'art: 21 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il titolare della relativa
concessione di coltivazione intenda presentare istanza di concessione di
stoccaggio ai sensi dei commi precedenti, deve contestualmente indicare il
soggetto al quale attribuire la concessione di stoccaggio, che è tenuto a
controfirmare l'istanza di concessione di stoccaggio e il relativo progetto. di
massima. Il soggetto indicato non può presentare direttamente istanza di
concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.
9. Alla domanda deve essere allegato, in busta
sigillata, il progetto di massima dello stoccaggio, comprensivo dei relativi
costi, ché deve essere redatto sulla base di un modello dinamico che espliciti
i seguenti elementi:
a) working gas e massima portata di punta
giornaliera;
b) cushion gas e capacità massima di stoccaggio;
c) valori della pressione al fondo e a testa pozzo
nelle diverse fasi di esercizio;
d) tipologia di pozzi e di completamento;
e) numero di pozzi dedicati allo stoccaggio;
f) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
g) dimensionamento degli impianti di compressione e
trattamento.
10. La selezione tra tutte le domande presentate è
effettuata entro tre mesi dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la
geotermia, in base ai seguenti criteri, valutati nell'ordine:
a) completezza e razionalità del progetto di
stoccaggio e del relativo programma lavori proposto;
b) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
c) minore entità degli investimenti, a parità di
prestazioni assicurate dal progetto di stoccaggio;
d) modalità di svolgimento dei lavori, anche
riferiti alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale.
11. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato trasmette copia del decreto di conferimento, del programma dei
lavori e del piano degli investimenti approvati col decreto stesso all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle tariffe di
stoccaggio.
12. Il decreto di conferimento è pubblicato nel
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, riportando per
estratto il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate. Con lo
stesso decreto è approvato l'elenco delle pertinenze relative alla precedente
concessione di coltivazione funzionali all'attività di stoccaggio, che
divengono direttamente e contestualmente pertinenze della concessione di
stoccaggio.
13. Ove in una concessione di coltivazione esistano
più giacimenti, solo alcuni dei quali idonei allo stoccaggio, la procedura
sopra indicata si sviluppa unicamente per quei giacimenti potenzialmente oggetto
della conversione in stoccaggio.
14. Ove la concessione di stoccaggio da attribuire
comprenda totalmente la relativa concessione di coltivazione, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca della
concessione di coltivazione contestualmente al conferimento della concessione di
stoccaggio.
15. Indipendentemente da quanto previsto ai commi
precedenti, resta ferma la facoltà del titolare di una concessione di
coltivazione di presentare domanda al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio per
giacimenti non compresi nell'elenco di cm al comma 2.
Art. 3.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio in caso
rinuncia a concessioni di coltivazione
1. In caso di presentazione di istanza di rinuncia
relativamente ad una concessione di coltivazione, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, valutata l'eventuale idoneità ed opportunità
della conversione in stoccaggio del giacimento cui essa si riferisce, può
avviare una procedura per l'attribuzione del giacimento stesso in concorrenza in
concessione di stoccaggio con le modalità di cui all'art. 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, il corrispettivo di
cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, non è dovuto
al titolare della concessione di coltivazione rinunciatario, ma è versato dal
titolare della nuova concessione di stoccaggio in apposito capitolo del bilancio
di entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l'incentivazione
alla conversione di giacimenti in stoccaggio di cui all'art. 13, comma 3, del
sopracitato decreto. Il titolare della concessione di coltivazione rinunciatario
è tenuto al versamento su detto capitolo di una somma corrispondente alle spese
di ripristino del sito in cui aveva luogo la coltivazione.
Art. 4.
Banca dati dei giacimenti in avanzata fase di
coltivazione
1. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto i titolari di concessione di coltivazione relativa ai
giacimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, con riserve di gas
originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute,
superiori a 500 milioni di Smc, per i quali almeno il 60% delle riserve
producibili sia stato prodotto, devono inviare su supporto informatico al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le informazioni di
cui all'art. 2, comma 1.
2. Trascorso tale termine, le stesse informazioni
sono altresì inviate al momento in cui altri giacimenti raggiungano i parametri
di cui al comma 1.
Art. 5.
Ulteriori disposizioni
1. Con successivi decreti, ove necessario, saranno
stabilite le procedure per consentire la conversione in stoccaggio di ulteriori
giacimenti in fase avanzata di coltivazione.
Art. 6.
Ampliamento delle capacità di stoccaggio in
concessioni di stoccaggio vigenti
1. L'ampliamento delle capacità di stoccaggio in una
concessione vigente, realizzato mediante estensione dello stoccaggio ad altri
livelli o mediante l'incremento della pressione massima di stoccaggio, è
soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa valutazione della necessità di
incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, in funzione delle
esigenze di sicurezza del sistema del gas e sentito, nei casi di maggiore
rilevanza, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
2. L'autorizzazione è pubblicata nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, riportando per estratto il
programma dei lavori approvato.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato trasmette copia dell'autorizzazione, del programma dei lavori e
del piano degli investimenti, approvati col decreto stesso, all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle tariffe di
stoccaggio.
Art. 7.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio su
giacimenti esauriti
1. In prima applicazione del presente decreto, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione
nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia delle informazioni
disponibili in merito a giacimenti esauriti in terraferma di idrocarburi
gassosi, rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 e con riserve originariamente
in posto superiori a 500 milioni di Smc, per i quali la relativa concessione di
coltivazione sia cessata.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai
commi 5 e 6 dell'art. 2 possono presentare domanda di concessione di stoccaggio
relativamente ai giacimenti di cui al comma 1.
3. La domanda è pubblicata nel Bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia e, per un periodo di tre mesi dalla
pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente allo stesso
giacimento.
4. Alle domande di concessione di stoccaggio
presentate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi
da 9 a 12 dell'art. 2.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non è
dovuto il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Art. 8.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio non
prorogate
1. Qualora alla scadenza della concessione di
stoccaggio, incluse le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per motivi non imputabili al concessionario, non
accordi la proroga richiesta, in caso di attribuzione della stessa concessione a
un nuovo operatore, da effettuare mediante le procedure di concorrenza di cui
all'art. 7, commi 3 e 4, al titolare precedente è riconosciuto, a carico del
nuovo operatore, il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Nel caso alla scadenza la concessione di
stoccaggio non sia attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha
diritto di estrarre e di disporre, ai sensi dall'art. -11, comma 3, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del totale del gas presente nel giacimento
nei livelli non più adibiti a stoccaggio, fermo restando l'obbligo del
ripristino del sito.
Art. 9.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio decadute
1. In caso di pronuncia di decadenza del
concessionario ai sensi dell'art. 6 della legge 26 aprile 1974, n. 170, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può attribuire la
concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante le
procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
2. Il concessionario decaduto, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, sopra citato può estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al
nuovo concessionario.
3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono
direttamente trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito
capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del corrispettivo ad esse relativo, di cui all'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per la riassegnazione tra le risorse
disponibili per l'incentivazione alla conversione di giacimenti in stoccaggio di
cui all'art. 13, comma 3, del sopracitato decreto.
4. In ogni caso il concessionario decaduto è tenuto
a versare su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica una somma equivalente alle spese di ripristino del
sito.
Art. 10.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio rinunciate
1. Nel caso di rinuncia da parte di un operatore di
una concessione di stoccaggio, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può attribuire la concessione di stoccaggio a un nuovo
soggetto in concorrenza mediante le procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
2. Il concessionario rinunciatario può estrarre il
gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.
3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono
direttamente trasferite al nuovo concessionario previo versamento sull'apposito
capitolo di cui all'art.9, comma 3, del corrispettivo ad esse relativo, di cui
all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
4. In ogni caso il concessionario rinunciatario è
tenuto a versare su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica una somma equivalente alle spese di ripristino
del sito.
Art. 11.
Norme finali
1. Con successivo decreto saranno stabiliti i criteri
per la determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.