DM 28 marzo 2001
Modificazioni
al decreto 22 febbraio 2001 concernente l'istituzione del registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e vegetali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001)
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Art. 1.
Il comma 4 dell' art. 1 del decreto 22 febbraio 2001
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12
marzo 2001, è sostituito dal seguente:
“4. gli esemplari detenuti alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono essere
iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di
consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per
gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del
presente decreto l'iscrizione nel registro dovrà avvenire entro dieci giorni
dall'acquisizione stessa. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5
della legge 7 febbraio 1992, n. 150”.