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DM 28 marzo 2001

Modificazioni al decreto 22 febbraio 2001 concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

(Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001)

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Art. 1.

Il comma 4 dell' art. 1 del decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, è sostituito dal seguente:

“4. gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del presente decreto l'iscrizione nel registro dovrà avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione stessa. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150”.

 


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