L. 28 marzo 2001, n. 145.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4
aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul
divieto di clonazione di esseri umani.
(Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001)
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Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
Art. 2.
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione
e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33
della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.
Art. 3.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento
dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e
del Protocollo di cui all'articolo 1.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al
comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
perché sia 'espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il
termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati
anche in mancanza del parere.