ORD. (Min. san.) 30 marzo 2001
Misure sanitarie ed ambientali urgenti in
materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al
recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei
materiali ad alto e basso rischio.
(Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2001)
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Art. 1.
Raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento
1. Alle attività di raccolta,
trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio,
disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e
successive modificazioni, alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e
trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio, disciplinati dal decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonchè alle attività di raccolta,
trasporto, stoccaggio e trasformazione degli altri materiali tal quali e
prodotti derivati, destinati alla distruzione ai sensi del decreto legge 11
gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49, non si
applicano, fino al 31 dicembre 2001, le disposizioni previste, di cui agli
articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 2.
Recupero energetico in procedura semplificata
1. Le proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da
materiale specifico a rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio presso
gli impianti autorizzati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Ministro della sanità 29 settembre 2000 e degli articoli 3, comma 2, e 5, comma
1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, possono essere oggetto di
attività di recupero energetico, ai sensi degli articoli 21 e 33 del decreto
legislativo n. 22/1997, a condizione che siano rispettati i requisiti, le
modalità di esercizio e le prescrizioni riportate nell'allegato 1 alla presente
ordinanza di cui costituisce parte integrante.
2. Sono fatte salve le comunicazioni effettuate ai
sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della sanità 13
novembre 2000, qualora l'attività sia effettuata nel rispetto dell'allegato 1.
3. Per il soggetto che intenda effettuare le attività
di recupero energetico di cui al comma 1, il termine previsto, per la
comunicazione alla Provincia dell'inizio dell'attività, dell'art. 33, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è ridotto a trenta giorni,
ferma restando l'anticipata espressione favorevole da parte della provincia
competente.
4. La comunicazione di cui all'art. 33, comma 1, del
decreto legislativo n. 22/1997, è inviata anche alla AUSL territorialmente
competente.
5. Nella documentazione di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e
classificazione del materiale va riportata la seguente dicitura: "Materiali
e prodotti derivati emergenza BSE".
Art. 3.
Incenerimento
1. Gli impianti di incenerimento già autorizzati ai
sensi del decreto legislativo n. 22/1997, smaltiscono i materiali di cui al
decreto legge n. 1/2001, come convertito in legge n. 49/2001, conformandosi alle
seguenti ulteriori prescrizioni:
a) lo stoccaggio del materiale tal quale presso
l'impianto di incenerimento rispetti le prescrizioni dell'autorità sanitaria
competente per territorio secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro
della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni;
b) per lo stoccaggio dei prodotti derivati venga inviata apposita nota informativa alla AUSL di competenza;
c) siano rispettati i valori limite di emissione
prescritti dalle autorizzazioni vigenti. Fino al 31 dicembre 2001, per li ossidi
di azoto si applica unicamente il valore limite medio orario o semiorario;
d) nella documentazione di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e
classificazione del materiale va riportata la seguente dicitura: "Materiali
e prodotti derivati emergenza BSE".
2. Per quanto concerne la realizzazione di nuovi
inceneritori, per lo smaltimento del materiale tal quale, all'interno degli
stabilimenti di macellazione i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo n. 22/1997, sino al 31 dicembre 2001, sono ridotti
rispettivamente a complessivi sessanta e trenta giorni ferma restando
l'anticipata espressione di provvedimento favorevole da parte della regione
competente. Tale autorizzazione è strettamente vincolata al materiale di cui al
presente comma e non può essere ampliata all'incenerimento di altre tipologie
di rifiuti.
Art. 4.
Tutela della salute e sicurezza del lavoro
1. Alle attività aventi ad oggetto i materiali
disciplinati dalla presente ordinanza si applicano le norme vigenti in materia
di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto delle
raccomandazioni tecniche di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza di cui
costituisce parte integrante.
Art. 5.
1. La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza del
Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale –
serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 e l'ordinanza del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001.
Allegato 1
NORME
TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA
TRASFORMAZIONE
DI MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO, DI MATERIALI AD ALTO
E
BASSO RISCHIO.
1. Tipologia: proteine animali e grassi trasformati
da materiale specifico e ad alto rischio; proteine animali e grassi trasformati
ed ottenuti da materiali a basso rischio; alimenti zootecnici contenenti
frazioni dei materiali predetti.
1.1 Provenienza: impianti di pretrattamento del
materiale specifico a rischio di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della
sanità 29 settembre 2000; impianti di trasformazione dei materiali ad alto e
basso rischio di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 508/1992; partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei
materiali predetti.
1.2 Caratteristiche:
a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici
aventi le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;
umidità 10% max;
ceneri sul secco 40% max.
b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;
umidità 2% max;
ceneri sul secco 2% max.
I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere
documentati dal produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista
dalla vigente normativa.
1.3 Attività di recupero: il recupero energetico,
comprendente la relativa messa in riserva presso l'impianto, può essere
effettuato in impianti dedicati, nonchè in impianti industriali di potenza
nominale non inferiore a 20 MWt. Il limite di potenzialità non si applica nel
caso che il recupero energetico del grasso animale avvenga nell'impianto di
trasformazione stesso.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti
industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dai rifiuti non
deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dell'impianto in qualsiasi fase
di funzionamento.
Durante tutte le fasi dell'attività devono essere
evitati il contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto1.2
nonchè qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.
1.3.1 Caratteristiche degli impianti.
Gli impianti dovranno essere provvisti di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido
(non richiesto nei forni industriali);
b) alimentazione automatica dei rifiuti di cui al
punto 1.2;
c) regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni
industriali);
d) controllo in continuo nell'effluente gassoso di:
polveri totali;
sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
espresse come carbonio organico totale (COT);
acido cloridrico (HCl);
biossido di zolfo (SO2);
monossido di carbonio;
ossidi di azoto (espressi come NO2);
ossigeno;
temperatura.
I dati di monitoraggio delle emissioni devono essere
acquisiti, elaborati ed archiviati secondo le modalità definite dal decreto del
Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995.
Gli impianti attualmente non forniti di
apparecchiature per tale controllo in continuo provvedono all'adeguamento entro
un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
In detti impianti durante il periodo di adeguamento i
controlli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e sue modificazioni
ed integrazioni sono effettuati con cadenza trimestrale per i seguenti
inquinanti:
polveri totali;
sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
espresse come carbonio organico totale (COT);
acido cloridrico (HCl);
biossido di zolfo (SO2);
monossido di carbonio;
ossido di azoto (espressi come NO2).
1.3.2 Limiti alle emissioni
1.3.2.1 Impianti dedicati:
Le emissioni da impianti dedicati devono rispettare i
valori limite di seguito riportati, riferiti a fumi anidri alle condizioni
normali (273 K e 101,3 kPa) e ad un tenore di ossigeno nei fumi dell'11% in
volume:
I valori limite di emissione sono rispettati se:
tutti i valori medi giornalieri non superano i valori
limite di emissione stabiliti alla successiva lettera a);
tutti i valori medi semiorari non superano i valori
limite di emissione di cui alla lettera b).
tutti i valori medi rilevati nei periodi di
campionamento di cui alle lettere c) e d), effettuati con cadenza almeno
semestrale, non superano i corrispondenti valori limite di emissione.
a) valori medi giornalieri:
1) polveri totali 10 mg/m3;
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico totale (COT) 10 mg/m3;
3) acido cloridrico (HCL) 10 mg/m3;
4) biossido di zolfo (SO2) 50 mg/m3;
5) monossido di carbonio 100 mg/m3;
6) ossidi di azoto (espressi come NO2) 200 mg/m3 (*)
(*) Fino al 31 dicembre 2001, per gli ossidi di azoto si applica unicamente il
valore limite medio semiorario di cui alla lettera b).
b)valori semiorari:
1) polveri totali 30 mg/m3;
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico totale (COT) 20 mg/m3;
3) acido cloridrico (HCL) 60 mg/m3;
4) biossido di zolfo (SO2) 200 mg/m3;
5) ossidi di azoto (espressi come NO2) 400 mg/m3.
c) valori medi durante il periodo di campionamento di
1 ora:
1) cadmio e i suoi composti, espressi come admio (Cd)
e tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) 0,05 mg/m3 totali.
2) mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio
(Hg) 0,05 mg/m3;
3) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio
(Sb);
arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As);
piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb);
cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr);
cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co);
rame e suoi composti, espressi come rame (Cu);
manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn);
nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni);
vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V);
stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) 0,5
mg/m3 totali.
Tali valori medi comprendono anche le emissioni dei
metalli e loro composti presenti sotto forma di gas e vapori.
d) valori medi in un periodo di campionamento di 8
ore.
1) diossine e furani (PCDD +PCDF) 0,1 ng/m3;
2) idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01
mg/m3;
Il valore limite di emissione di diossine e furani si
riferisce alla concentrazione totale (TE, tossica equivalente) di diossine e
furani, calcolata moltiplicando le concentrazioni di massa delle seguenti
diossine e furani per i rispettivi fattori di equivalenza, prima di eseguire la
somma:
2,3,7,8 - tetracloro dibenzodiossina (TCDD) 1;
1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzodiossina (PeCDD) 0,5;
1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzodiossina (HpCDD)
0,01;
- octacloro dibenzodiossina (OCDD) 0,001;
2,3,7,8 - tetracloro dibenzofurano (TCDF) 0,1;
2,3,4,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,5;
1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,05;
1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
2,3,4,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF)
0,01;
1,2,3,4,7,8,9 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF)
0,01;
- octacloro dibenzofurano (OCDF) 0,001.
Il valore limite di emissione degli idrocarburi
policiclici aromatici si riferisce alla somma dei seguenti idrocarburi
policiclici aromatici:
benz[a]antracene;
dibenz[a,h]antracene;
benzo[b]fluorantene;
benzo[j]fluorantene;
benzo[k]fluorantene;
benzo[a]pirene;
dibenzo[a,e]pirene;
dibenzo[a,h]pirene;
dibenzo[a,i]pirene;
dibenzo[a,l]pirene;
indeno[1,2,3-cd]pirene.
1.3.2.2 Impianti industriali.
Le emissioni da impianti industriali che impiegano i
rifiuti di cui al punto 1.2 unitamente a combustibili autorizzati devono
rispettare, per ciascun inquinante di cui al punto 1.3.2.1, lettere a), c), e
d), il valore limite di emissione calcolato applicando la seguente formula (di
miscelazione):
V
rifiuti x C rifiuti + V processo x C processo
V
rifiuti + V processo
in cui:
V rifiuti: volume dei gas di scarico provenienti
dalla combustione dei soli rifiuti, in quantità corrispondente alla massima
prevista in comunicazione, determinato sulla base dei rifiuti che hanno il più
basso potere calorifico e normalizzato sulla base del tenore di ossigeno
previsto dalla normativa vigente. Qualora il calore liberato dalla combustione
dei rifiuti sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, V
rifiuti deve essere calcolato in base al quantitativo (fittizio) di rifiuti che
libererebbe un calore pari al 10% di detto calore totale.
C rifiuti: valore limite di emissione stabilito al
punto 1.3.2.1, lettere a, c) e d).
V processo: volume dei gas di scarico provenienti dal
processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili ammessi ai sensi
della normativa vigente (esclusi i rifiuti), in quantità corrispondente alla
minima prevista in comunicazione, normalizzato sulla base del tenore di ossigeno
previsto dalla normativa vigente.
C processo: valore limite di emissione, conforme alle
disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per
l'impianto, quando in esso vengono bruciati i combustibili ammessi ai sensi
della normativa vigente (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si
applicano i valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione. Per i
valori in essa non menzionati, si ricorre alle concentrazioni di massa reali.
Il valore è riferito allo stesso tempo di mediazione
di cui al punto 1.3.2.1, lettere a), c) e d).
C: valore limite totale di emissione, riferito a fumi
anidri alle condizioni normali (273 K e 101,3 kPa) e ad un tenore di ossigeno
nei fumi calcolato sulla base dei tenori di ossigeno utilizzati per V rifiuti e
per V processo, rispettando il rapporto dei volumi parziali.
Per gli ossidi di azoto, qualora l'applicazione della
formula di miscelazione porti ad un valore limite medio giornaliero inferiore a
800 mg/Nm3, si applica come valore limite medio giornaliero il minore fra 800
mg/Nm3 ed il valore limite medio giornaliero utilizzato per il calcolo di C
processo.
Non si deve tenere conto degli agenti inquinanti e
del CO che non derivano direttamente dalla combustione di rifiuti o di
combustibili, come pure del CO derivante dalla combustione se:
maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione
sono richieste dal processo di produzione;
il valore C rifiuti (come precedentemente definito)
per le diossine e i furani è rispettato.
I valori medi semi orari di cui al punto 1.3.2.1,
lettera b), sono utilizzati solo ai fini del calcolo dei valori medi
giornalieri.
Allegato 2
MISURE
PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE
E
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ESPOSTI
1. Le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza sono tenute all'aggiornamento della valutazione del rischio, nonchè alle conseguenti misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 4, commi 5, lettera b) e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare all'osservanza delle disposizioni del Titolo VIII riguardante gli agenti biologici. In base all'esito della valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le conseguenti scelte organizzative e produttive.
2. Incenerimento e coincenerimento dei prodotti
(proteine animali trasformate e grassi) derivati da materiali specifici a
rischio, ad alto e basso rischio:
a) se l'attività è svolta a ciclo chiuso occorre
ridefinire le procedure e le modalità relative agli interventi di manutenzione
di attrezzature ed impianti e tener conto della possibilità dell'evento
accidentale disciplinando le conseguenti procedure di intervento e gestione.
b) se l'attività non è svolta a ciclo chiuso, oltre
alle misure di cui al punto a) è necessario prestare particolare attenzione
all'organizzazione dell'attività lavorativa, in particolare ai tempi di
potenziale esposizione ed alla riduzione al minimo dei lavoratori addetti.
Sotto il profilo della definizione delle modalità
operative queste dovranno evitare, per quanto tecnicamente possibile, i rischi
di esposizione nelle varie fasi di lavoro e l'inquinamento dell'ambiente
circostante. Quanto alle misure di prevenzione e protezione si richiamano le
disposizioni dell'allegato IV del decreto del Ministro della sanità 29
settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Incenerimento e coincenerimento del materiale tal
quale.
Si richiamano le indicazioni già fornite al punto 2,
tenendo conto delle diverse modalità di esposizione.
4. Qualora le modalità di esercizio dell'attività
in questione comportino una sorveglianza sanitaria il medico competente deve, in
relazione agli obblighi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994,
collaborare alla valutazione del rischio ed alla determinazione delle misure di
sicurezza, comprese quelle di tipo organizzativo. Il suddetto medico deve
redigere o aggiornare l'elenco dei lavoratori esposti e le relative cartelle
sanitarie e di rischio. Nelle more della definizione del modello di cui all'art.
87 del decreto legislativo n. 626/1994, l'elenco e le cartelle sono redatte dal
sanitario stesso.
5. Nel caso in cui il materiale non possa pervenire
con modalità tali da consentirne il trasferimento diretto al sistema di
combustione, ma pervenga in confezioni, queste dovranno essere aperte al momento
dell'utilizzazione. Si sottolinea inoltre la necessità di incenerire al più
presto tale materiale al fine di evitare ulteriori problematiche di gestione
correlate ad una possibile accelerazione dei processi fermentativi.
6. Il datore di lavoro nel programma di formazione ed
informazione, di cui al decreto legislativo n. 626/1994, deve porre particolare
attenzione alle caratteristiche ed alle modalità dello specifico rischio di
esposizione, alle precauzioni da adottare nello svolgimento dell'attività ed al
corretto uso dei dispositivi di protezione individuale.
7. Alle aziende unità sanitarie locali sono
demandati la vigilanza ed i controlli, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, e successive modifiche
ed integrazioni.