D.L.vo 3 aprile 2001, n. 155.
Riordino delle carriere del
personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma
dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
(Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2001)
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Capo
I
RUOLO
DIRETTIVO DEI FUNZIONARI E RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Art. 1.
Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato
1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere
dal 15 marzo 2001, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato
nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla
frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) commissario superiore forestale.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella
tabella A allegata al presente decreto legislativo.
3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima,
di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella
tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della
nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto
9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla
Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste,
foglio n. 184.
4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1
comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione
lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti
culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati
agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di
formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e
quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica.
5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il
primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 2.
Funzioni del personale del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività
professionale altamente qualificata con connessa responsabilità organizzativa
ed esterna per i risultati conseguiti. Provvede, inoltre, all'addestramento del
personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta,
compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello
Stato.
2. I commissari capo forestali ed i commissari
superiori forestali, oltre alle funzioni di cui al comma 1, svolgono funzioni di
indirizzo e di coordinamento, nonché di verifica dei risultati conseguiti
relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei
processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi
prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del controllo di
gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.
Dirigono uffici o servizi con organizzazione autonoma e di particolare rilevanza
non riservati a qualifiche dirigenziali con piena responsabilità per le
direttive impartite e per i risultati conseguiti. Collaborano direttamente alla
attività di direzione espletata dal dirigente che sostituiscono in caso di
assenza o impedimento.
Art. 3.
Accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante
concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che abbiano:
a) età non superiore al limite stabilito con il
regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli
del Corpo forestale dello Stato;
b) il possesso di una delle lauree specialistiche a
contenuto giuridico-economico, tecnico e scientifico da individuarsi con
regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale
prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;
d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo
36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei
seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio,
giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze
biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro
equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e delle sue disposizioni attuative.
3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale
dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni
di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché al ruolo degli
ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'articolo 12 possono
partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purché
in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresì ammessi a partecipare al
concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al
ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di
anzianità alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti
riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
5. Lo specifico diploma di laurea specialistica,
nonché l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo
professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere
a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di
concorso che ne determina le modalità di svolgimento e le materie d'esame.
L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.
Art. 4.
Corso di formazione iniziale per la conferma nel
ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3
frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di
polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento
del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. II corso
è articolato in due cicli annuali ed è comprensivo di un tirocinio operativo
presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.
2. Le modalità di svolgimento del corso, i criteri
generali del tirocinio operativo,.i criteri per la formazione del giudizio di
idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento
dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine
corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con
il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari
forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del
tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo
forestale dello Stato, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo
dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e
della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo
speciale di cui all'articolo 12 conserva l'anzianità maturata nella qualifica
di provenienza e, se in possesso della qualifica di commissario superiore
forestale del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di
commissario superiore forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio
nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
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5. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata
in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
6. I commissari capo forestali permangono nella sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
7. Ai frequentatori del corso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
Art. 5.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i
commissari forestali che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al
termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio
nel Corpo forestale dello Stato;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il
secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi,
ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il
corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale dello Stato, ovvero per
maternità.
2. I commissari forestali la cui assenza oltre i
centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il
corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità, sono
ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro
idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali
responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della
riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale
dello Stato su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.
5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con
l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa
ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario
forestale.
Art. 6.
Promozione a commissario superiore forestale
1. La promozione a commissario superiore forestale si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia
compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 7.
Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo
forestale dello Stato
1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella
tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della
tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748.
3. La individuazione dell'unità dirigenziale di
livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche
all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella
degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché
la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con
regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino
all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali
restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già
operanti per il Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica
degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del
Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione
territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed
efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale
dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo
18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato».
Art. 8.
Nomina a primo dirigente
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per
merito comparativo è ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella
di commissario superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio
nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami
riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e
2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore
forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica di commissario capo forestale.
2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma
1 la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore
dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino
all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria
dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e
secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di
cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i
vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è
finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e
tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. Le modalità di svolgimento del corso di
formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché
i criteri per la formazione della graduatoria di fine.corso sono determinati con
regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di
primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il
giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o
decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario
superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza
demerito.
Art. 9.
Concorso per la nomina a primo dirigente
1. Il concorso per titoli ed esami di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del
dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato da pubblicare nel
bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine
del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità,
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e
consistono in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere
professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di
preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo
delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello
dirigenziale.
3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono
superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque
cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato
compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova
concorsuale.
5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla
data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo
inferiore a distinto;
b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare
della riduzione dello stipendio fino ad un mese;
c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare
della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;
d) nei cinque anni precedenti la sanzione
disciplinare della sospensione dalla qualifica.
6. Le modalità del concorso, le materie oggetto
degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da
attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del
Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di
cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente generale capo del Corpo
forestale dello Stato è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di
Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato.
8. Con il decreto di nomina sono designati
altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti
effettivi.
Art. 10.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
1. La promozione alla qualifica di dirigente
superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale
con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre
anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1 ° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 11.
Valutazione annuale dei dirigenti
1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata
anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni
nonché dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali,
umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti
presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente.
2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito
comitato composto da tre dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato,
costituito con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente,
una scheda di valutazione.
3. II giudizio valutativo finale è espresso, entro
il successivo 30 giugno, dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione.
4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio
valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla
formulazione del giudizio valutativo finale.
5. La scheda di valutazione per il personale con la
qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, anche ai fini degli scrutini di promozione.
6. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le
modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della
procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo
finale sono sta-
biliti con decreto del Ministro competente, sentito
il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, su proposta del
dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
7. L'esito negativo della valutazione comporta la
revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della
progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta
nell'anno 2001.
Capo
II
RUOLO
DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Art. 12.
Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo
forestale dello Stato
1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato, che espleta funzioni di polizia, è istituito il ruolo
direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo
direttivo speciale della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario forestale del ruolo direttivo
speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario forestale del ruolo direttivo
speciale;
c) commissario capo forestale del ruolo direttivo
speciale;
d) commissario superiore forestale del ruolo
direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1
è indicata nella tabella C allegata al presente decreto e determina la
contestuale riduzione a 1392 unità della dotazione organica del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Art. 13.
Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale
del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del ruolo direttivo speciale del
Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge, in relazione
alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del
personale dipendente del Corpo forestale dello Stato.
2. I commissari forestali del ruolo direttivo
speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla
direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di
assenza o impedimento con le connesse responsabilità per le direttive
impartite. Ai medesimi è, inoltre, affidato il coordinamento di più unità
organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilità per i
risultati conseguiti.
3. 1 commissari capo forestali ed i commissari
superiori forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i
commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. I commissari superiori
forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con
organizzazione autonoma con le connesse responsabilità.
Art. 14.
Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo
forestale dello Stato
1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo
speciale del Corpo forestale dello Stato si accede, nel limite dei posti
disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per
titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio,
riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato
con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore.
2. Non è ammesso al concorso il personale che alla
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore ad ottimo con punti 9;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare
della sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
più grave della sospensione dallo stipendio per un mese;
d) nei cinque anni precedenti, una sanzione
disciplinare più grave di quella indicata alla lettera c).
3. Le modalità del concorso, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto
degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra le quali
assume particolare rilevanza l'anzianità di servizio- nel ruolo degli
ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli,
sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1 devono effettuare gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente
previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.
Art. 15.
Corso di formazione per la conferma nel ruolo
direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 14
sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di
polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove mesi
comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello
Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.
2. Le modalità di svolgimento del corso di
formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneità per
l'ammissione al secondo ciclo, le modalità dell'esame finale, nonché i criteri
per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento
decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. I vice commissari forestali che hanno superato
l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo
forestale dello Stato con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso.
4. L'assegnazione alla sede di servizio è effettuata
in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di
concorso.
5. I commissari forestali del ruolo direttivo
speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni.
6. Durante il periodo di frequenza del corso il
personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
7. Ai frequentatori del corso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sotto-
stanti a quello del ruolo direttivo speciale del
Corpo forestale dello Stato non concorre a determinare l'attribuzione del
trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 16.
Dimissioni dal corso di formazione
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i
vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al
termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti; tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di
centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso,
ovvero per infermità dipendente da causa di servizio o per maternità.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 dell'articolo 5.
3. 1 provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la
restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione
costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi
concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale
del Corpo forestale dello Stato.
Art. 17.
Promozione a commissario capo forestale del ruolo
direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. La promozione a commissario capo forestale del
ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, nel limite
dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è
ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo
direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella
qualifica.
Art. 18.
Promozione a commissario superiore forestale del
ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. La promozione a commissario superiore forestale
del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il
personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo
speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
Art. 19.
Conferimento a titolo onorifico di qualifiche
connesse alla cessazione dal servizio
1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori
che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la
qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo
forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per
anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio
precedente abbia prestato servizio senza demerito.
2. I commissari superiori forestali del ruolo
direttivo speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo
dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno
successivo alla cessazione
dal servizio per limiti di età, infermità o
decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
Capo
III
DISPOSIZIONI
COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 20.
Aggiornamento professionale
1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei
dirigenti, direttivo dei funzionari e direttivo speciale del Corpo forestale
dello Stato è assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre
alla frequenza di corsi organizzati dalla scuola di perfezionamento delle Forze
di polizia, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione
che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso
strutture formative pubbliche o private.
Art. 21.
Ordine gerarchico
1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del
personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è
determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e
ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo
degli agenti ed assistenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito
dello, stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa
qualifica, dall'anzianità.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 i dirigenti
precedono i funzionari della qualifca ad esaurimento di ispettore generale, ai
quali è attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
permanendo in quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 22.
Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato
1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di
VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato:
a) nella qualifica di commissario superiore forestale
gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una anzianità di
effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei mesi dalla data di nomina;
b) nella qualifica di commissario capo forestale gli
appartenenti alla VII qualifica funzionale con una anzianità di effettivo
servizio nella stessa superiore a due anni.
2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma
4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle
qualifiche funzionali di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine
di ruolo delle distinte professionalità di base possedute. Dopo la
identificazione dei profili professionali si procederà al successivo
inquadramento del personale nel rispettivo profilo.
3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b),
conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianità eccedente
quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento.
4. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono
effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della
Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334.
Art. 23.
Emolumento pensionabile
1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo
forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo
direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario
capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianità complessiva
di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un emolumento
pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità
e per l'indennità di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di
un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, è attribuito un
ulteriore emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.
2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1
sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto
dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. I
medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti
abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato
una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n .55, e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un
mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. A1 personale di VII ed VIII qualifica funzionale
del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche
rispettivamente
di commissario capo forestale e di commissario
superiore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 è attribuito
con le seguenti modalità e con decorrenza 15 marzo 2001:
a) al personale con un'anzianità complessiva di
servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento
pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità
e per l'indennità di buonuscita;
b) al personale con un'anzianità nella qualifica
funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 1.200.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di
buonuscita.
5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non è
cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi
ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si applicano
le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.
Art. 24.
Copertura di posti dirigenziali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano
per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2001 ivi compresi
quelli dei cicli precedenti non messi a concorso secondo la normativa previgente.
Art. 25.
Disposizioni finali
1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si
riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite
al ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente stabilito.
2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui
all'articolo 12 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di
cui all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito.
3. Per l'attribuzione della qualifica di dirigente
superiore del Corpo forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. La riduzione della dotazione organica del ruolo
dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, operata al comma 2
dell'articolo 12 per compensare, per una quota pari a quarantotto unità, gli
oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, istituito con
il comma 1 dello stesso articolo, sarà effettuata gradualmente con appositi
decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in proporzione alla copertura dei
posti del nuovo ruolo istituito per non eccedere le risorse finanziarie indicate
nell'articolo 27.
Art. 26.
Disposizioni di coordinamento
1. In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del
decreto legislativo 301uglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni
è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito
dell'applicazione del presente .decreto. Tale personale è escluso dal novero
dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 27.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a
decorrere dall'anno 2002 in ordine agli articoli 12 e 24 si provvede con le
risorse finanziarie stanziate nell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78,
e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199 milioni per l'anno 2002, lire
1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire 1.199 milioni a decorrere dal 2004 in
ordine agli articoli 22 e 23, si provvede con l'utilizzazione di parte dello
stanziamento previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
(Allegati omessi)