DPR 3 aprile 2001, n. 304
Regolamento recante disciplina delle
emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a
norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
(Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001)
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Art. 1.
Campo di
applicazione
1. Il
presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento
delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per
attività sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
1.
Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente
dotato di una o più piste con manto di rivestimento asfaltato, di
infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e
lo svolgimento di attività o manifestazioni motoristiche secondo le
regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile,
dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione
internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana;
2.
Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in vigore del
presente decreto si abbia una delle seguenti condizioni:
a) sia
in esercizio;
b) siano
stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione;
c) sia
stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di
compatibilità ambientale.
3.
Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attività sportive:
zona costituita da una o più porzioni di territorio, usualmente cintata,
all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti
l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di
servizio.
4. Pista
motoristica di prova e per attività sportive: circuito permanente con manto di
rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attività o manifestazioni
motoristiche sportive o di altro genere.
5.
Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili:
sono manifestazioni per veicoli concepiti
esclusivamente per prove e gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi.
Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico
libero, sono periodicamente definite dalla Federazione Internazionale
dell'Automobile.
6.
Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono manifestazioni per veicoli
concepiti esclusivamente per prove e gare in circuiti e percorsi chiusi. Dette
manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni
sonore, sono definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla
Federazione motociclistica italiana.
Art. 3.
Limiti
1. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono
classificate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei
limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio
territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.
2. Agli
autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attività sportive, non si
applica il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione.
3. Al di
fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività
sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni
effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti
previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:
a) per i
nuovi autodromi:
70 dB(A)
Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;
60 dB(A)
Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;
b) per
autodromi esistenti:
70 dB
(A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;
60 dB
(A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle
9;
50 dB
(A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6;
entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 75 dB
(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22;
entro
otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 73 dB
(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.
4. Le
attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di
cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le
18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso
tra le ore 12 e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari
esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le
manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto
Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni
motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3,
per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e
gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di
prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle
Federazioni internazionali.
6. Per
l'anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3,
le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di
Moto Gran Prix e assimilabili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni
nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento
nell'anno 2001 delle predette manifestazioni sia già previsto e definito alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Negli
autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1,
Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere
consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di
sessanta giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede
delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purchè il
gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i
valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno
e 35 dB (A) nel periodo notturno.
8. Le
deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli
autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i
comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3.
Le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi
comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla
richiesta di deroga.
Art. 4.
Metodologie
di misura
1. Le
modalità di misura e le relative strumentazioni sono indicate nel decreto del
Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e
misurazione dell'inquinamento acustico.
Art.
5.
Sistemi
di monitoraggio
1. Al
fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'articolo 3 e per la
valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all'articolo 3,
commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle
piste motoristiche di prova e per attività sportive, l'installazione di un
sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle
aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico
di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste
motoristiche di prova e per attività sportive sono obbligati ad ottemperare
alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i
gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di
vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione
interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico
dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di
emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.
Art.
6.
Controlli
e sanzioni
1. Il
controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto è effettuato ai
sensi e con le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
2. La
mancata ottemperanza del disposto del presente decreto è punita con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n.
447.
Art. 7.
Norma
transitoria
1. I
comuni interessati, ferma restando l'immediata applicazione delle precedenti
disposizioni, sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
Norma
di salvaguardia
1. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.