DM 18 aprile 2001
Istituzione di un tavolo permanente di
concertazione per ciascuno dei PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio) ammessi al finanziamento.
(Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio2001)
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Art. 1.
1. Al fine di garantire un'efficace azione di
coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione
dei programmi, nonchè di pervenire alla conclusione dell'accordo quadro, presso
la direzione generale del coordinamento territoriale è istituito un tavolo
permanente di concertazione per ciascuno dei PRUSST ammessi al finanziamento, di
seguito denominato tavolo di concertazione.
2. Il dirigente generale del coordinamento
territoriale, o un suo delegato, svolge le funzioni di Presidente ed è
assistito da una segreteria per la gestione del tavolo permanente di
concertazione dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile
del territorio di seguito denominata segreteria tecnica.
3. Ad ogni tavolo di concertazione partecipano:
a) un rappresentante del soggetto promotore;
b) un rappresentante della regione, ovvero delle
regioni competenti territorialmente;
c) non oltre un soggetto in rappresentanza di privati
proponenti.
Ove sussista l'esigenza, il presidente ha facoltà di
invitare al tavolo di concertazione ogni altro soggetto pubblico e privato
coinvolto nel PRUSST.
4. La segreteria tecnica è istituita con decreto del
direttore generale della direzione generale del coordinamento territoriale. Essa
assume i compiti di unità procedimentale anche ai sensi della legge n.
241/1990.
5. Le amministrazioni ed enti pubblici convocati
partecipano al tavolo di concertazione attraverso un unico rappresentante
legittimato dall'organo competente ad esprimere la volontà
dell'amministrazione, in ordine alle attività di programmazione e
pianificazione territoriale previste nel PRUSST allegato al protocollo d'intesa.
In difetto di nomina, l'amministrazione o l'ente pubblico convocato è
rappresentato dal legale rappresentante.
6. La convocazione del tavolo di concertazione,
affidata alla segreteria tecnica, deve pervenire alle amministrazioni ed ai
soggetti interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo
telegramma almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 2.
1. Gli elaborati previsti dall'art. 4 del protocollo
d'intesa, concernenti i contenuti e le procedure necessarie per il
perfezionamento dell'accordo quadro, sono trasmessi a cura del soggetto
promotore alla segreteria tecnica, e a tutti i partecipanti al tavolo di
concertazione entro quattro giorni dalla convocazione del tavolo di
concertazione.
2. La segreteria tecnica, convoca il tavolo di
concertazione entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati di cui al
comma 1.
3. I lavori del tavolo di concertazione, da tenersi
anche in successive sessioni, devono concludersi entro trenta giorni dalla prima
sessione.
4. Il tavolo di concertazione si esprime, ai sensi
dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre
1998, sugli elaborati di cui al comma 1, del presente articolo, con una
valutazione, in forma di verbale, sull'idoneità degli adempimenti esperiti ai
fini della sottoscrizione dell'accordo quadro.
5. Ove al termine dei lavori del tavolo di
concertazione sussista una valutazione negativa circa la predisposizione degli
elementi richiesti al soggetto promotore dell'art. 11, comma 3, del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, il Ministero dei lavori pubblici si
riserva di non sottoscrivere l'accordo quadro.
6. I verbali dei lavori del tavolo di concertazione
sono trasmessi alla presidenza della Conferenza unificata Stato-regioni e
autonomie locali.
7. Ove ne sussistano le ragioni, su decisione del
presidente, preventivamente comunicata alle parti interessate, il tavolo di
concertazione può assumere i compiti e le funzioni di Conferenza dei servizi,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3.
1. Nel caso in cui gli elaborati di cui all'art. 2,
comma 1, prevedano modifiche ai singoli interventi da includere nell'accordo ai
sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa, il soggetto promotore ne farà
esplicita menzione nella trasmissione degli elaborati alla segreteria tecnica,
indicando le amministrazioni e gli enti direttamente interessati dalla
variazione sopravvenuta.
2. Sarà cura del soggetto promotore trasmettere
copia degli elaborati di cui al precedente comma alle amministrazioni ed enti
interessati dalla variazione sopravvenuta.
3. La convocazione di cui all'art. 1, comma 6, è
estesa alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione, che integrano
il tavolo di concertazione di cui all'art. 1, comma 3.
4. Per la valutazione delle variazioni di cui al
precedente comma 1, si assumono i seguenti criteri.
Sono da ritenersi ammissibili variazioni per nuovi
interventi, solo ove:
a) apportino un miglioramento all'indicatore
economico finanziario di cui all'art. 13, comma 8, parti I e II del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, così come calcolato in sede di
istruttoria ai fini dell'attribuzione del punteggio;
b) sia accertato per ciascun nuovo intervento la
compatibilità con la strumentazione urbanistica e la sostenibilità sotto il
profilo della tutela ambientale.
5. Si perverrà, invece, alla revoca del
finanziamento concesso ove, sia accertata una variazione in diminuzione maggiore
del 10% dell'indicatore di cui alla lettera a) del comma precedente.
6. Le variazioni degli interventi, devono comunque
assicurare il permanere del requisito previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998.