www.tuttoambiente.it


 

DM 18 aprile 2001

Istituzione di un tavolo permanente di concertazione per ciascuno dei PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) ammessi al finanziamento.

(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio2001)

-------------------------------------------------------------------

 

Art. 1.

1. Al fine di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonchè di pervenire alla conclusione dell'accordo quadro, presso la direzione generale del coordinamento territoriale è istituito un tavolo permanente di concertazione per ciascuno dei PRUSST ammessi al finanziamento, di seguito denominato tavolo di concertazione.

2. Il dirigente generale del coordinamento territoriale, o un suo delegato, svolge le funzioni di Presidente ed è assistito da una segreteria per la gestione del tavolo permanente di concertazione dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di seguito denominata segreteria tecnica.

3. Ad ogni tavolo di concertazione partecipano:

a) un rappresentante del soggetto promotore;

b) un rappresentante della regione, ovvero delle regioni competenti territorialmente;

c) non oltre un soggetto in rappresentanza di privati proponenti.

Ove sussista l'esigenza, il presidente ha facoltà di invitare al tavolo di concertazione ogni altro soggetto pubblico e privato coinvolto nel PRUSST.

4. La segreteria tecnica è istituita con decreto del direttore generale della direzione generale del coordinamento territoriale. Essa assume i compiti di unità procedimentale anche ai sensi della legge n. 241/1990.

5. Le amministrazioni ed enti pubblici convocati partecipano al tavolo di concertazione attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere la volontà dell'amministrazione, in ordine alle attività di programmazione e pianificazione territoriale previste nel PRUSST allegato al protocollo d'intesa. In difetto di nomina, l'amministrazione o l'ente pubblico convocato è rappresentato dal legale rappresentante.

6. La convocazione del tavolo di concertazione, affidata alla segreteria tecnica, deve pervenire alle amministrazioni ed ai soggetti interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo telegramma almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

 

Art. 2.

1. Gli elaborati previsti dall'art. 4 del protocollo d'intesa, concernenti i contenuti e le procedure necessarie per il perfezionamento dell'accordo quadro, sono trasmessi a cura del soggetto promotore alla segreteria tecnica, e a tutti i partecipanti al tavolo di concertazione entro quattro giorni dalla convocazione del tavolo di concertazione.

2. La segreteria tecnica, convoca il tavolo di concertazione entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati di cui al comma 1.

3. I lavori del tavolo di concertazione, da tenersi anche in successive sessioni, devono concludersi entro trenta giorni dalla prima sessione.

4. Il tavolo di concertazione si esprime, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, sugli elaborati di cui al comma 1, del presente articolo, con una valutazione, in forma di verbale, sull'idoneità degli adempimenti esperiti ai fini della sottoscrizione dell'accordo quadro.

5. Ove al termine dei lavori del tavolo di concertazione sussista una valutazione negativa circa la predisposizione degli elementi richiesti al soggetto promotore dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, il Ministero dei lavori pubblici si riserva di non sottoscrivere l'accordo quadro.

6. I verbali dei lavori del tavolo di concertazione sono trasmessi alla presidenza della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

7. Ove ne sussistano le ragioni, su decisione del presidente, preventivamente comunicata alle parti interessate, il tavolo di concertazione può assumere i compiti e le funzioni di Conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 3.

1. Nel caso in cui gli elaborati di cui all'art. 2, comma 1, prevedano modifiche ai singoli interventi da includere nell'accordo ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa, il soggetto promotore ne farà esplicita menzione nella trasmissione degli elaborati alla segreteria tecnica, indicando le amministrazioni e gli enti direttamente interessati dalla variazione sopravvenuta.

2. Sarà cura del soggetto promotore trasmettere copia degli elaborati di cui al precedente comma alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione sopravvenuta.

3. La convocazione di cui all'art. 1, comma 6, è estesa alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione, che integrano il tavolo di concertazione di cui all'art. 1, comma 3.

4. Per la valutazione delle variazioni di cui al precedente comma 1, si assumono i seguenti criteri.

Sono da ritenersi ammissibili variazioni per nuovi interventi, solo ove:

a) apportino un miglioramento all'indicatore economico finanziario di cui all'art. 13, comma 8, parti I e II del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, così come calcolato in sede di istruttoria ai fini dell'attribuzione del punteggio;

b) sia accertato per ciascun nuovo intervento la compatibilità con la strumentazione urbanistica e la sostenibilità sotto il profilo della tutela ambientale.

5. Si perverrà, invece, alla revoca del finanziamento concesso ove, sia accertata una variazione in diminuzione maggiore del 10% dell'indicatore di cui alla lettera a) del comma precedente.

6. Le variazioni degli interventi, devono comunque assicurare il permanere del requisito previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998.

 


www.tuttoambiente.it