DLvo 19 aprile 2001, n. 202.
Disposizioni correttive del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 124 di Mercoledì, 30 maggio 2001)
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Art. 1.
Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38
1. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal
seguente: «Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la
retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico,
viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei
coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.».
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.