DM 2 maggio 2001
Criteri per l'individuazione e
l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
(Gazzetta
Ufficiale n. 209 dell’ 8 settembre 2001)
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Art. 1.
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e
l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati
nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come
riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati
nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come
riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
Art. 2.
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI,
diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di
sicurezza equivalente.
Art. 3.
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonchè all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
(Allegati omessi)