DM 3 maggio 2001
Recepimento della direttiva
2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che
modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada.
(Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001)
--------------------------------------------------------------
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al trasporto di
merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati
membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose
effettuato da veicoli di proprietà o sotto la responsabilità delle Forze
armate.
2. Fatta salva la normativa comunitaria, è
consentito stabilire requisiti per quanto concerne:
a) il trasporto nazionale ed internazionale di merci
pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal
presente decreto;
b) le norme di circolazione specifiche applicabili al
trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose;
c) la garanzia della qualità delle imprese, quando
esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.
L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali
relative ai requisiti di cui alla presente lettera non può essere esteso.
Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove
misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
"A.D.R.": l'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30
settembre 1957, con le relative modifiche;
"veicolo": ogni veicolo a motore, completo
o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro
ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, così come i
suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori
agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
"merci pericolose": le materie ed i
prodotti il cui trasporto su strada è vietato, oppure autorizzato solo a
determinate condizioni dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e
dell'allegato C al presente decreto;
"trasporto": qualsiasi operazione di
trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade ad
uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e
scarico contemplate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C
al presente decreto, fatto salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale
per quanto riguarda la responsabilità derivante da queste operazioni. Le
operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso non aperto
al pubblico sono escluse dalla presente definizione;
"autorità competente": il Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.
Art. 3.
Disposizioni generali
1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al
trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto è vietato dagli
allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto.
2. Ferme restando le altre disposizioni del presente
decreto, il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato
A è autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, in particolare per quanto
riguarda:
a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in
questione;
b) la costruzione, le attrezzature ed il buon
funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.
Art. 4.
Restrizioni
1. Fatte salve le altre norme comunitarie,
segnatamente in materia di accesso al mercato, è consentito disciplinare o
vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto,
quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente,
il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale.
2. Le eventuali disposizioni, emanate per
disciplinare l'attività dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale
sul territorio nazionale autorizzate dalla disposizione speciale di cui al punto
2 dell'allegato C, devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono
essere applicabili al trasporto nazionale ed internazionale e non devono creare
alcuna discriminazione.
3. È consentito applicare disposizioni più rigorose
riguardo al trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in
circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi
alla costruzione.
4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili
in materia di sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente,
per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire,
si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4, della direttiva
94/55/CE.
5. Restano in vigore le disposizioni nazionali
applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti:
il trasporto di materie della classe 1.1;
il trasporto di gas tossici instabili e/o
infiammabili della classe 2;
il trasporto di materie contenenti diossina o furano;
il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di
oltre 3000 litri di capacità, di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1,
6.1 o 8 che non figurino sotto una lettera b) o c) di tali classi.
Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:
il divieto di effettuare i suddetti trasporti su
strada allorché gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o per
via navigabile;
l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;
qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio
di materie contenenti diossina o furano.
Art. 5.
Esenzioni
1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed
etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto
marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio
nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di
trasporto marittimo o aereo.
2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o
nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto
limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con
motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso
di lingue diverse da quelle contemplate negli allegati A e B stessi.
3. Si consente l'utilizzazione nel territorio
nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano
conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti
secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31
dicembre 1996, semprechè i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni
atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti. Le cisterne ed i veicoli
costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della
presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono
tuttavia essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare
conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,
come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE.
4. Restano in vigore le disposizioni della
legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione,
impiego e condizioni di trasporto di recipienti di recente costruzione ai sensi
della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C e di cisterne che
differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a
norme di costruzione e di impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso
valore vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre
il 30 giugno 2001.
I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente
al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza
pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle
stesse condizioni.
Tali date devono essere prorogate per contenitori e
cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per
i quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni
sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.
I contenitori e le cisterne di cui al secondo periodo
del presente comma e la data ultima alla quale il presente decreto è loro
applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 9 della
direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva
2000/61/CE.
5. È consentito utilizzare per il trasporto sul
territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al lo gennaio 1997 e non
certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purchè l'imballaggio
presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in
base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996
e purchè tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i
livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli ed
ispezioni); tale concessione è esclusivamente limitata a grandi imballaggi
metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i
50 litri di capacità, per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di
fabbricazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001;
6. Previa notifica alla Commissione CE, entro il 31
dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle
versioni modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, è consentito, in
deroga, applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate in detti
allegati per il trasporto sul territorio nazionale di piccoli quantitativi di
talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente
radioattive. Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro
due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate
degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
settembre 1996 e successive modificazioni, è consentito, in deroga, applicare
disposizioni diverse da quelle fissate dai predetti allegati, per i trasporti a
carattere locale sui territorio nazionale.
7. A condizione che siano rispettati i requisiti di
sicurezza, è possibile concedere deroghe agli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle
verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di
detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria. Gli
accordi in deroga convenuti con le autorità competenti degli Stati membri
dell'Unione europea in base alle disposizioni speciali di cui al punto 4
dell'allegato C, devono concretarsi in accordi multilaterali.
Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si
applicano senza discriminazione in base alla nazionalità o al luogo ove ha sede
lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima
quinquennale e non sono rinnovabili.
8. È consentito autorizzare sul territorio nazionale
operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietati dagli
allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
settembre 1996 e successive modificazioni o avvengano in condizioni diverse da
quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad
operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo.
9. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 7,
secondo paragrafo, è consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore
conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR,
non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalità o al
luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il
destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi delle disposizioni
speciali di cui al paragrafo 4 dell'allegato C deve soddisfare i requisiti del
comma 7.
Art. 6.
Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea
1. Fatte salve le disposizioni nazionali o
comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure
messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono
autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose
all'interno della Unione europea medesima, purchè tali trasporti soddisfino le
disposizioni dell'accordo ADR.
Art. 7.
Disposizioni finali ed abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti
articoli, ai sensi del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di
trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi
obbligatoriamente nel rispetto delle modalità di cui agli allegati A e B al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto.
2. Le disposizioni applicative necessarie per dare
attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati:
a) Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996, "Attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996,
ad eccezione degli allegati A e B;
b) Il decreto dirigenziale del Direttore generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 16 dicembre 1998.
"Proroga della validità di norme nazionali per recipienti in pressione e
cisterne per merci pericolose, nonchè per equipaggiamenti vari e speciali dei
veicoli stradali per trasporto di merci pericolose", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998.
Allegato C
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AD ALCUNI
ARTICOLI DEL PRESENTE DECRETO
1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, comma
2, lettera c), sono i seguenti:
i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1,
qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi per unità di
trasporto:
1000 kg per la divisione 1.1, o 3000 kg per la
divisione 1.2, o 5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;
ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacità
totale di oltre 3000 litri delle seguenti materie:
materie della classe 2: gas classificati nei gruppi
di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;
materie delle classi 3, a.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1
e 8 che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi
figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più cifre significative
(escluso lo zero);
iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie
radioattive):, colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B
(M).
2. La disposizione particolare applicabile
all'articolo 4, comma 2, è il marginale 10599 dell'allegato B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni.
3. La disposizione particolare applicabile
all'articolo 5, comma 4, è il marginale 2211 dell'allegato A al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni.
4. Le disposizioni particolari applicabili
all'articolo 5, commi 7 e 9, sono i marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni, rispettivamente.