DLvo 9 maggio 2001, n. 257
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva
96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(Gazzetta
Ufficiale n.153 del 4 luglio 2001)
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Art. 1.
1. Nel
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 10-octies è inserito il
seguente:
"Art.
10-novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti). - 1. In
applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2 e 115-bis, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l'ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni della sezione speciale della
commissione tecnica di cui all'articolo 10-septies, nonchè degli organismi
della pubblica amministrazione interessati all'applicazione del presente capo,
possono essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione ai divieti di
cui all'articolo 98, comma 1, per le attività volte a mettere in circolazione,
produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali
attività sono svolte a fini commerciali, tipi di prodotti o singoli prodotti
che contengano materie radioattive naturali derivanti dalle attività di cui
all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d).".
2.
L'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Art.
24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). - 1. Chiunque intenda
cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne
comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle
amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso
articolo 22.
2. Con
il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le
modalità per la comunicazione di cui al comma 1.".
3.
All'articolo 4, comma 3, lettera m), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole:
"Se il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg
elevato a -1" sono sostituite dalle seguenti: "Le dimensioni del
sievert sono J kg elevato a -1".
Art. 2.
1.
Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole:
"classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite dalle
seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto".
2.
Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole
"all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite dalle seguenti:
"all'ISPESL".
3.
Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole:
"Nel caso in cui lavoratori o individui" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel caso in cui individui".
Art. 3.
1.
Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "di cui ai capi
IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai capi III-bis, IV e
VIII".
2. Nel
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
"Art.
144-bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di
pratiche). - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22
le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente alla
data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono
considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di
cui allo stesso articolo 22.
2. Le
amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente
decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro
possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3. Le
amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti
alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le
sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata
nell'ambito delle proprie attività.".
3.
Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole:
"precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti: "ivi incluse
quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,".
4.
L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è sostituito
dal seguente:
"3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore
delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le
pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta
giorni da tale data, alle autorità di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le
valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari
disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le
installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui
all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente
vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.".
5.
Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo
le parole; "decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 13 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860,";
b) le
parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle stesse
disposizioni;".
Art. 4.
1.
Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo 1.1 è sostituito
dal seguente:
"1.1.
Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività
lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare
in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
a) 1 mSv
di dose efficace;
b) 15
mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 50
mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di
pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50
mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.".
2.
L'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:
a) ai
punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di
propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica";
b) il
punto 3.5 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.5.
In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente decreto,
l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta
giorni prima, alle amministrazioni di cui al punto 3.1; alla comunicazione è
allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di
propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione
stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e
per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestionedella pratica e durante le
operazioni connesse alla cessazione.";
c) dopo
il punto 3.5 del paragrafo 3, è aggiunto il seguente:
"3.6.
Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive
l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una
relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria
competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle
installazioni in cui la pratica è stata effettuata. La pratica si considera
cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante
raccomandata, della relazione.".
3. Nel
punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le
parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano"
sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente
allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui
all'articolo 22, comma 1, nonchè da parte dei soggetti di cui all'articolo 18
del presente decreto, si utilizzano.".
4.
L'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:
a) il
punto 1.2 del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.2.
Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3,
sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le
pratiche comportanti l'impiego di:
a)
macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima
delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;
b)
sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto
l'angolo solido superiore a 104 al secondo;
c)
materie radioattive allorchè il valore massimo della concentrazione di attività
per unità di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed
inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:
1)
l'attività totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103
ai valori indicati nella tabella IX-1;
2)
l'attività totale pervenuta
o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un
fattore 50 ai valori di cui al punto l.2.c).l.";
b) dopo
il punto 1.2 del paragrafo 1, è aggiunto il seguente:
"1.3.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 98 del presente
decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'articolo
27, comma 2-bis, lettere a), c) e d) nonchè quelle di cui all'articolo 98, per
le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di
cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni
di cui al punto 1.2.";
c) nei
punti 2.l.a).l.B e 2.l.a).2.B del paragrafo 2, le parole:
"detenuta in ragione d'anno solare" sono
sostituite dalle seguenti:
"pervenuta o prodotta in ragione d'anno
solare";
d) al
punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni
con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV.";
e) al
punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o superiore a 20
MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV.";
f) nel
punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai
fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al
punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata separatamente
da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette
apparecchiature.";
g) nel
punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Detta esclusione non si applica alle macchine
radiogene impiegate a scopo di terapia medica nè alle sorgenti di radiazioni di
cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che
siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di
ricerca scientifica.";
h) nel
punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: "detenuta in ragione d'anno
solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in
ragione d'anno solare,";
i) il
punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"4 delle attività lavorative con materie
radioattive naturali di cui al capo III-bis.";
l) dopo
il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 è aggiunto il seguente:
"5
delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.";
m) nei
punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole:
"e dell'eventuale accesso di propri funzionari
nel luogo di svolgimento della pratica";
n) nel
punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4
e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3.";
o) nel
punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: "comunicazioni previste nel presente
allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni
previste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui
all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano".
Art. 5.
1. Alle
disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti
correzioni:
a)
nell'articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: "di cui all'articolo 3,
comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma
5, lettere a) e b)";
b)
nell'articolo 22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di quelli di cui la
legge" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 e di quelle per cui
la legge";
c)
nell'articolo 27, comma 2-bis, lettera d), le parole "fini di terapia
medica" sono sostitute dalle seguenti: "fini di terapia medica.";
d)
nell'articolo 69, comma 1, le parole: "comunque, ad attività che"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attività che";
e) negli
articoli 127 e 128, comma 1, lettera c), le parole "articolo 101, comma
3," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 115-ter,".
2.
Nell'allegato I-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 4,
lettera c), le parole: "è fissato in termini in 0,3 mSv/anno" sono
sostituite dalle seguenti: "è fissato in 0,3 mSv/anno".
3.
Nell'allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti
correzioni:
a) nel
paragrafo 8.1 le parole: "paragrafo 8" sono sostituite dalle seguenti:
"paragrafo 7";
b) nel
paragrafo 11.1 le parole: "definito nel paragrafo 0.4." sono
sostituite dalle seguenti: "definito nel paragrafo 0.3.";
c) nel
paragrafo 11.2 le parole: "definiti nel paragrafo 0.4" sono sostituite
dalle seguenti: "definiti nel paragrafo 0.3";
d)
nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unità di misura "(Sv.g
elevato a -1/Bq.m elevato a -3)" sono sostituite da: "(Sv.giorno
elevato a -1/Bq.m elevato a -3)".
4.
Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 2.8, lettera a),
le parole: "a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo;"
sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'impiego dei beni di
consumo;".
5.
Nell'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel
punto 2.l.a).l.B del paragrafo 2 le parole: "al punto 2.1.a).1.A.:"
sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A.";
b) nel
punto 2.l.b) del paragrafo 2 le parole: "al secondo,.." sono
sostituite dalle seguenti: "al secondo.";
c) nel
punto 3.1 del paragrafo 3 le parole: "i valori forniti nella tabella
IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti nella tabella
IX-1";
d) nel
punto 5.3.d) del paragrafo 5 le parole: "per le pratiche di cui alle
lettere d) e e) dell'articolo 27 che siano classificate" sono sostituite
dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma
2-bis dell'articolo 27 che siano classificate".
6. Nella
tabella I-1 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le righe:
(Tabella omessa)
7.
Nell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nell'intitolazione le parole: "dell'articolo 91, comma 5, delle modalità"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 90, comma 5, delle modalità";
b) nel
punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: "al modello di cui all'allegato
A." sono sostituite dalle seguenti: "al modello A allegato.";
c) nel
punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: "L'organo di cui al punto 2.2"
sono sostituite dalle seguenti: "L'organo di cui al punto 1.2".
Art. 6.
(Omissis)
Art. 7.
1.
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.