DPR 9 maggio
2001, n. 331
Ripartizione
dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 2000-2003.
(Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2001)
--------------------------------------------------
Art. 1.
1. La ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio
1998-2001 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1999
è sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di cui all'allegata tabella 1
costituente parte integrante del presente decreto, che ripartisce anche gli
stanziamenti integrativi per l'anno 2000, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, e gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Art. 2.
1. La somma di lire 542 miliardi, in conformità al
punto 1 della tabella 1 allegata, è così destinata:
a) quanto a lire 150 miliardi per l'anno 2001 agli
interventi selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1999;
b) quanto a lire 158 miliardi, di cui lire 25
miliardi per l'anno 2000, lire 63 miliardi per l'anno 2001 e lire 70 miliardi
per l'anno 2002, agli interventi selezionati con il provvedimento citato
riportati nella tabella 2 allegata, costituente parte integrante del presente
decreto;
c) quanto a lire 234 miliardi, di cui 80 miliardi per
l'anno 2002 e lire 154 miliardi per l'anno 2003 al finanziamento di ulteriori
interventi inseriti in programmi che rilevino le criticità del bacino
idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto
idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani,
elaborati dai comitati tecnici delle autorità di bacino ed approvati dai
comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o
dal competente organo regionale, per i rimanenti bacini.
2. Le proposte di intervento di cui al comma 1,
lettera c), di importo non inferiore a lire cinque miliardi, sono trasmesse
dalle autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o
dalle regioni, per i rimanenti bacini, al Ministero dei lavori pubblici entro il
termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. Le proposte debbono essere presentate in conformità
ai modelli di cui alle allegate schede A, B e C, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
3. Sulla base delle proposte regolarmente pervenute,
il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.
183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da
finanziare nell'ambito delle risorse di cuial comma 1, lettera c), in relazione
alle finalità, al livello di approfondimento progettuale ed ai benefici attesi,
anche in termini di riduzione del rischio, e tenuto conto della consistenza dei
programmi di manutenzione presentati ai sensi dell'articolo 3.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, con propri
decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 del presente articolo e provvede al trasferimento delle
risorse.
Art. 3.
1. La somma di lire 1.718 miliardi è ripartita nella
misura di lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale
e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in conformità
ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.
2. Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le
autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al
10% del finanziamento alle attività volte alla predisposizione dei piani di
bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale attività, per i
bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati
istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia
destinabile alle regioni per le attività di predisposizione dei piani di bacino
e dei relativi piani stralcio.
3. Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui
al comma 1, non inferiore al 15% del finanziamento, è destinata a programmi di
manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
4. I programmi da finanziare a valere sulle risorse
di cui al comma 1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi
al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti,
il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in
conformità al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.
6. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal
termine di cui al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione.
7. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze
di cui al comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di cui alla
tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 4.
1. Le somme erogate in attuazione del presente
decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni
interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, ovvero trasferite nella contabilità speciale delle autorità di
bacino. Le autorità di bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori
pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio
finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il
formato unificato, già in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal
presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre
1989, n. 386, e nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero
dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i apporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5.
1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto
sono iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
capitolo 7582, U.P.B. 4.2.1.5. e, per quanto concerne la quota riservata ai
servizi tecnici nazionali, sullo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, capitoli 6070 e 6080, U.P.B.
22.1.1.0 e capitolo 9390, U.P.B. 22.2.1.1.
(Allegati omessi)