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DM 10 maggio 2001

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001)

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Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.

I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilità di deroghe.

 


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