DM 10 maggio 2001
Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di
capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a
rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del
rapporto di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001)
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Alle opere di adeguamento, previste dal predetto
decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati all'interno di
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo di
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di
prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19
marzo 2001.
I gestori degli stabilimenti devono presentare il
programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto
13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime
entro un anno dallo stesso termine, senza possibilità di deroghe.