D.P.C.M.
11 maggio 2001
Individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143.
(Suppl.. ord. n. 134 alla G.U. n. 12 giugno
2001)
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(Estratto)
Art. 3
(Personale)
1. E' trasferita alle Regioni una quota pari al 15
per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Ministero delle
politiche agricole e forestali effettivamente in servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1998, ed una quota pari al 70
per cento del personale appartenente alla dotazione organica del corpo Forestale
dello Stato, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni
organiche. Per il contingente relativo al Corpo Forestale dello Stato,
nell'ambito della percentuale prevista si tiene conto delle unità di personale
da assumere sulla base delle procedure concorsuali già avviate.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce entro 60
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i
contingenti numerici del personale di cui al comma 1, assicurando di norma la
proporzione percentuale tra le singole qualifiche dirigenziali e non in cui si
articola il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998.
3. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, entro trenta giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 2,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, stabilisce criteri e
modalità per la individuazione del personale appartenente alla propria
dotazione organica da assegnare alle Regioni, secondo i contin-genti indicati
nel comma 2, sulla base della domanda degli interessati, e per la formulazione
delle graduatone regionali. Possono altresì proporre domanda i dipendenti,
anche dirigenti, in servizio a tempo indeterminato presso l'Ispettorato centrale
repressione frodi, ove dovessero risultare insufficienti, per la copertura dei
posti, le domande del personale del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
4. Le unità dei contingenti del personale del
Ministero delle politiche agricole e forestali previste dal comma 2, non
trasferite alle Regioni con le modalità di cui al comma 3, sono ricollocate,
entro il 31 dicembre 2001, nelle altre amministrazioni ministeriali nell'ambito
della programmazione delle assunzioni prevista dall'articolo 39 della legge 23
dicembre 1998, n.449 con le modalità previste dall'articolo 33 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni. Al
personale eventualmente non ricollocato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 si
applicano le disposizioni degli articoli 35 e35 bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di
eccedenza di personale, mobilità collettiva e disponibilità. Le risorse
finanziarie relative al personale di cui al presente comma, iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono
determinate e trasferite alle Regioni ai sensi dei commi 9 e 10.
5. Il trasferimento del 70 per cento del personale
del Corpo Forestale dello Stato in servizio alla data del 31 dicembre 1998,
ripartito tra le Regioni per effetto del comma 2, avviene nell'ambito del
rispettivo contingente prioritariamente con i dipendenti in servizio nella
relativa Regione.
6. Il restante 30 per cento del personale del Corpo
Forestale dello Stato che permane nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato è
individuato a seguito di domanda degli interessati da presentare secondo modalità
e criteri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale .
7. AI fine di assicurare l'unitarietà operativa del
Corpo Forestale restano di competenza dello Stato le funzioni di formazione e
addestramento anche del personale forestale regionale. Rimane ferma -la
competenza dello Stato in materia di mobilitazione nei casi previsti dalla
legge.
8. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando
l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il
personale dell'ente di destinazione, al personale del Ministero delle politiche
agricole e forestali trasferito è garantito il trattamento economico fisso e
continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione
individuale di anzianità e indennità di amministrazione) Le voci retributive o
altre similari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali vigente al momento del
trasferimento sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli
già goduti. Per la equiparazione tra il personale statale da trasferire e
quello in servizio Presso le Regioni e gli Enti locali si applica l'articolo 5
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, n.446,
recante "Individuazione delle modalità e delle procedure per il
trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
43 del 21 febbraio 2001.
9. Le risorse finanziarie relative ai contingenti di
personale di cui al comma 2 sono determinate con il decreto di cui al comma 10,
con riferimento alle posizioni retributive maturate da tutte le unità all'atto
del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al
trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla
retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del
rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e
continuativo vigente presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro trenta
giorni dalla conclusione del procedimento di cui ai commi 3, 4 e 6 con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è
disposto il trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie
alle Regioni interessate.
11. Il personale del Corpo forestale trasferito alle
Regioni ai sensi del comma 1 continua a concorrere all'espletamento dei servizi
di ordine e sicurezza pubblica secondo le modalità dettate dalle legge 1°
aprile 1981, n. 121.
12. Nell'ambito della contrattazione collettiva si
tiene conto dell'espletamento di detti servizi anche ai fini dei relativi
trattamenti economici accessori.
Art. 4
(Trasferimento dei beni non necessari
all'esercizio delle funzioni di
competenza statale)
1. Sono trasferiti in proprietà alle Regioni dal 1°
gennaio 2002 tutti i beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni
conferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143,
attualmente in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Corpo
forestale dello Stato. Sono altresì compresi nel trasferimento i beni mobili
che costituiscono pertinenze dei predetti beni immobili.
2. Rimangono in proprietà allo Stato e assegnati in
uso al Ministero delle politiche agricole e forestali i beni immobili statali
necessari all'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, e precisamente:
gli immobili siti in Roma alla Via XX Settembre, 20, sede del Ministero stesso,
alla Via Sallustiana, alla Via Carducci, 9, alla Via del Caravita, 7/a e alla
Via Torino, limitatamente alla sede del Comando dei Carabinieri per la tutela
delle norme Comunitarie ed agroalimentari, nonché gli immobili di cui
all'allegato "C". Al fine dell'attuazione delle leggi 6 dicembre 1991,
n.394 e 9 dicembre 1998. n.426, rimangono in proprietà dello Stato ì beni di
cui all'allegato "E".
3. E' attribuita alle Regioni la proprietà degli
impianti di interesse pubblico di cui alla legge 27 ottobre 1996, n.910,
individuati nell’allegato "B".
4. In sede di prima applicazione del presente
decreto sono trasferiti alle Regioni i beni individuati dall’allegato
"D".
5. Le Regioni subentrano nei contratti relativi alla
gestione e manutenzione dei beni immobili di cui ai commi 3 e 4.
6. In quanto relativi a beni non più necessari
all'esercizio delle funzioni residuate dello Stato, saranno successivamente
trasferiti alle Regioni gli stanziamenti relativi al capitolo 5070, non
funzionali alle sedi e laboratori degli uffici periferici dell'Ispettorato
Centrale Repressione Frodi e al capitolo 4044, non utilizzati per locazione di
immobili necessari alle residue funzioni del Corpo Forestale dello Stato.
7. Con decreto dirigenziale del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle finanze,
sentita la Regione interessata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, si
procede alla identificazione catastale, ove risultino censiti, dei beni immobili
trasferiti ed individuati negli allegati "B" e "D". La
consegna degli immobili alle singole Regioni è effettuata con appositi verbali
sottoscritti dai rappresentanti della Regione e del Ministero delle politiche
agricole e forestali, a ciò espressamente delegati, con l'intervento dei
rappresentanti del Ministero delle finanze. I processi verbali di consegna,
sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per
la voltura catastale dei beni stessi. Ciascun bene è corredato da apposita
scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con
particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che
gravano sul bene.
8. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, sono individuati i
beni mobili di cui al comma 1. La consegna dei predetti beni mobili è
effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole
Regioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali. I processi verbali
di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle
scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i
beni mobili registrati.
9. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono individuati i restanti beni mobili ed immobili
statali anche eventualmente non accatastati, trasferiti alle Regioni ai sensi
del comma 1 e in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla
successiva identificazione catastale, alla consegna, alla trascrizione e alla
voltura catastale dei beni si provvede secondo le modalità e le procedure di
cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
10. Le Regioni subentrano, a seguito della
sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi
ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.