DM 16 maggio 2001, n. 293
Regolamento di attuazione della
direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
(Gazzetta
Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165)
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Art. 1.
Finalità
1. Il presente regolamento detta la normativa
applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della
limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, in
adempimento al disposto dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.
2.
Restano fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti industriali e petroliferi ed
in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a
quelli indicate nell’allegato I al citato decreto legislativo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ferme
restando le definizioni di cui l’articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali
marittime a terra e le altre infrastrutture portuali - individuate nel Piano
regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell’autorità competente
- nelle quali si effettuano, con la presenza in quantitativi non inferiori a
quelli della colonna 2 dell’allegato I al citato decreto legislativo n. 334
del 1999, attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze
pericolose, destinate a stabilimenti industriali, impianti produttivi o
depositi, ovvero dagli stessi inviate al porto per l’imbarco.
b) “autorità competente”: l’autorità portuale
nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e l’autorità marittima negli altri porti.
Art. 3.
Oggetto
e ambito d’applicazione
1. Il
presente regolamento disciplina le modalità di redazione del rapporto integrato
di sicurezza portuale, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di
controllo relativi ai porti industriali e petroliferi.
2. Alle
navi che trasportano sostanze pericolose si applica la normativa internazionale,
comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di trasporto
delle merci pericolose, nonchè le ordinanze emesse dalle autorità competenti
in materia di navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali.
Art. 4.
Rapporto
integrato di sicurezza portuale
1. Per
ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto un rapporto
integrato di sicurezza portuale, di seguito denominato rapporto, contenente le
informazioni e gli elementi di cui all’allegato 1. Il rapporto evidenzia:
a) i
pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte
nell’area portuale;
b) gli
scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
c) le
procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di
incidenti rilevanti;
d) le
eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell’area considerata.
2.
L’autorità competente, ai fini della predisposizione del rapporto, richiede
le informazioni e gli elementi indicati nell’allegato 1, a:
a) i
gestori degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
ubicati nei porti industriali e petroliferi;
b) le
imprese autorizzate ad effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e movimentazioni di sostanze pericolose;
c) le
amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati rilevanti per la
sicurezza delle attività portuali.
3. Le
informazioni e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati all’autorità
competente entro i seguenti termini:
a) per i
gestori di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), entro sei mesi dalla
richiesta;
b) per
le imprese ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e c),
entro dodici mesi dalla richiesta.
4. Sulla
base delle informazioni raccolte e secondo le modalità stabilite dall’autorità
competente, il rapporto viene predisposto a cura dei soggetti di cui al comma 2,
lettere a) e b), entro il termine di dodici mesi dal ricevimento, da parte
dell’autorità competente, delle predette informazioni ed elementi di cui
all’allegato 1.
5. Il
rapporto integrato di sicurezza portuale deve essere aggiornato almeno
quinquennalmente dalla data di prima redazione, con il coordinamento
dell’autorità competente. Fatto salvo il potere del Ministero
dell’ambiente, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, di
richiederne un aggiornamento in qualsiasi momento, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino.
Art. 5.
Conferenza
dei servizi
1. Fino
all’attuazione dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ai fini dello svolgimento delle istruttorie e della valutazione del
rapporto, l’autorità competente convoca una conferenza dei servizi.
2. La
conferenza dei servizi è così composta:
a) un rappresentante del comando provinciale dei
Vigili del fuoco;
b) un
rappresentante dell’azienda sanitaria locale;
c) un
rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e, ove
non costituita, dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente;
d) un
rappresentante dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro;
e) un
rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo;
f) un
rappresentante della regione territorialmente competente;
g) un
rappresentante della provincia territorialmente competente;
h) un
rappresentante del comune territorialmente competente;
i) il
comandante del porto sede di autorità portuale.
3. Per
ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. La
conferenza si svolge secondo la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
L’autorità competente coordina le attività istruttorie decise nella
conferenza dei servizi.
6. Fermo
restando quanto previsto dal comma 11, gli atti conclusivi di valutazione del
rapporto, adottati in sede di conferenza, sono trasmessi al comando provinciale
dei Vigili del fuoco, competente per territorio, ai fini del rilascio, per i
singoli stabilimenti, del certificato di prevenzione incendi di cui
all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, al comitato tecnico regionale e agli organi competenti perchè ne tengano
conto rispettivamente in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti
di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell’ambito delle procedure
previste dalle lettere da a) ad h) del comma 3 dell’articolo 26 del decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
7. Alla
conferenza dei servizi possono chiedere di essere sentite, a titolo consultivo,
le associazioni imprenditoriali, sindacali, ambientali e dei consumatori.
8.
L’autorità competente adotta le eventuali prescrizioni approvate dalla
conferenza dei servizi e provvede a:
a)
trasmettere il rapporto al prefetto, alla regione ed al comune;
b)
predisporre le informazioni per la popolazione da fornire al sindaco;
c)
adottare le misure di cui all’articolo 6.
9.
L’autorità competente inserisce le risultanze del rapporto nel piano
regolatore di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
10. Sino
all’adozione del rapporto, l’autorità competente adotta, nell’esercizio
dei poteri di ordinanza e di regolamentazione, i provvedimenti anche
interdettivi necessari ad assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza in
materia di rischi da incidenti connessi alle attività svolte dai soggetti di
cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto.
11. Le
amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, contestualmente
all’approvazione del rapporto e delle relative prescrizioni rilasciano ai
soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), le ulteriori
autorizzazioni di propria competenza.
Art. 6.
Piano
d’emergenza portuale
1.
L’autorità competente, sentito il prefetto, predispone il piano di emergenza
portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l’attuazione.
2. Il
piano d’emergenza deve indicare:
a) le
misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli
effetti e limitare i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose;
b) la
procedura di attivazione di tutte le misure di protezione dalle conseguenze di
incidenti rilevanti;
c) le
misure per il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza operative dopo
incidente rilevante.
3.
L’autorità competente predispone e trasmette al prefetto e alla provincia
tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno
dell’area portuale.
4. Il
piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario,
riveduto ed aggiornato dall’autorità competente, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni.
Art. 7.
Sistemi
di controllo
1. Nei
porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini
dell’applicazione del presente regolamento consistono in verifiche ispettive
intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel
rapporto di sicurezza integrato.
2. Le
verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate almeno ogni biennio, e
comunque dopo ogni aggiornamento del rapporto di sicurezza integrato, da una
commissione composta da un rappresentante del Ministero dell’ambiente, del
Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero della sanità e
dell’autorità competente.
Allegato
1
Aspetti territoriali, strutture e attività del
porto.
a) Territorio
- Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del territorio in cui è
insediato il porto, con evidenziazione dell’ambito portuale, e, entro un
raggio massimo di m 500 dai confini portuali di:
aree
urbane e relativa densità abitativa;
siti
vulnerabili (ospedali, scuole, edifici di culto ecc.);
aree
industriali;
altre
aree come individuate nel P.R.G.;
infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base
delle
informazioni dell’autorità comunale).
b) Zonizzazione
ambito portuale - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) di:
opere di
difesa;
canali
di accesso al porto;
bacino
portuale;
aree
militari;
aree
funzionali:
a)
commerciale;
b)
industriale e petrolifera;
c) di
servizio passeggeri;
d)
peschereccia;
e)
turistica e da diporto (come da planimetria di P.R.P. vigente).
c) Descrizione
aree industriali e petrolifere – Rappresentazione cartografica (scala
1:2000) e relazione illustrativa, delle caratteristiche delle aree portuali,
industriali e petrolifere e degli impianti ivi localizzati:
lunghezza
e fondali delle opere di accosto;
dimensioni
delle aree a terra;
infrastrutture di collegamento (con specificazione dei varchi
stradali e ferroviari, degli scali ferroviari, dei terminal sosta temporanea,
delle condotte di trasferimento dall’attracco);
attrezzature
per la movimentazione delle merci;
impianti,
attività o depositi presenti nell’area portuale esclusi dagli obblighi di cui
agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
denominazione;
descrizione;
impianti,
attività o depositi presenti nell’area portuale soggetti agli obblighi di cui
agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
denominazione;
descrizione;
indicazione
delle sostanze movimentate comprese nell’allegato I al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334;
fasi di
attività in cui le sostanze intervengono (stoccaggio, miscelazione,
imbottigliamento, ecc.);
capacità
produttive dell’impianto, quantità movimentate, quantità in stoccaggio;
incidenti
individuati nell’analisi di rischio dell’impianto con indicazione di:
sequenze
incidentali;
probabilità
di accadimento;
tipologia
scenari incidentali previsti (irraggiamento, sovrappressioni, rilasci di
sostanze tossiche o nocive, situazioni di inquinamento grave);
raggi di
danno.
(Sulla
base degli elementi forniti dalle imprese ubicate in ambito portuale o dagli
impianti costieri).
d) Servizi
portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi portuali finalizzati
alla sicurezza disponibili in porto; del numero degli addetti e dei mezzi
utilizzati:
pilotaggio;
rimorchio;
ormeggio;
servizi
antincendio;
servizio
antinquinamento;
sanità
marittima e presidi sanitari;
imprese
di cui all’art. 16 della legge n. 84/1994;
servizio
chimico di porto;
battellaggio;
altro.
(Informazioni fornite dalle autorità marittime e/o portuali e
dagli operatori).
e) Regolamentazione
delle attività portuali - Atti delle autorità competenti che regolano:
zone di
ormeggio e ancoraggio;
accessi;
movimentazione delle navi;
modalità
di imbarco e sbarco prodotti;
circolazione
stradale e ferroviaria.
f) Traffico:
informazioni su base annua relative alle quantità medie di sostanze pericolose movimentate, con le varie modalità, nell’area soggetta alla valutazione di rischio.
g) Sicurezza:
effettuare
una analisi sulla sicurezza delle aree portuali soggette agli obblighi previsti
art. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con particolare
riferimento alla presenza ed al trasporto delle sostanze di cui all’allegato
I.
Nell’analisi
riportare:
Sanità
e sicurezza:
problemi
particolari;
esperienza
storica del porto in esame (incidenti verificatisi negli ultimi cinque anni);
esperienza
storica da dati internazionali.
Dati
meteorologici;
dati
geofisici;
identificazione
degli eventi incidentali:
incidenti
individuati nelle analisi di rischio degli impianti fissi;
incidenti
durante le operazioni di trasferimento tra nave e terraferma;
incidenti
durante le operazioni di carico/scarico automezzi;
incidenti
durante le operazioni di carico/scarico carri ferroviari.
Stima
delle conseguenze degli eventi incidentali individuati;
stima
delle probabilità degli eventi incidentali individuati;
possibili
effetti domino anche in relazione al transito di sostanze pericolose;
possibili
effetti domino legati alle operazioni di trasferimento delle sostanze pericolose
tra navi ed installazioni di terra;
ricomposizione di eventuali rischi d’area.
h) Piani
di intervento nelle situazioni di emergenza:
piano di
emergenza dell’ambito portuale redatto sulla base delle risultanze di cui al
punto g).