DM 17 maggio 2001
Integrazione dei finanziamenti a
favore degli enti locali per la promozione di programmi innovativi in ambito
urbano e di sviluppo sostenibile del territorio.
(Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001)
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Art. 1.
1. È integrato il finanziamento dei programmi
indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto, per una somma di L.
52.830.708.000, ripartito in quote di uguale importo, a valere sulle
disponibilità di cui all'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, prevista per l'anno 2002.
2. Le somme di cui al comma 1 sono finalizzate alla
progettazione delle opere pubbliche, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del
bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998.
Art. 2.
1. È integrato il finanziamento dei programmi
indicati nella tabella 2, allegata al presente decreto, per una somma di L.
150.648.000.000, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 145, comma 32,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevista per l'anno 2002, ripartito
secondo le quote riportate nella medesima tabella che costituiscono il limite
massimo ammissibile per ciascun programma.
2. Le somme di cui al comma 1 sono finalizzate al
concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche ed agli incentivi per il
recupero del patrimonio edilizio residenziale, di cui all'art. 6, comma 1,
lettere c) e d), del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 anche
oltre il limite dei quattro miliardi indicato nel medesimo art. 6, comma 1.
3. Gli interventi di cui al comma 2, sono definiti,
sulla base dei criteri di cui all'allegato A, nell'ambito dell'accordo quadro di
cui all'art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, da
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2001.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
il programma decade dal finanziamento di cui al comma 1.
5. Le somme derivanti dalle decadenze di cui al comma
4 sono ripartite, con decreto del direttore generale del coordinamento
territoriale, tra i restanti programmi secondo i medesimi criteri della tabella
2.
Art. 3.
1. La restante somma, di L. 1.521.292.000, a valere
sulle disponibilità di cui all'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, prevista per l'anno 2002, potrà essere destinata per i servizi
indicati nell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998.