DLvo 18 maggio 2001, n. 275.
Riordino del sistema sanzionatorio in
materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
(Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2001)
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Art. 1.
Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992,
n. 150
1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da
lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti
alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive
modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto
qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate
all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato
rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme
dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi
rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,
del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova
sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in
contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista,
vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita
o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione
dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un
minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione
di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel
comma 1, in violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la
sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti
introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la
confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.».
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992,
n. 150
1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento
milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti
alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive
modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto
qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate
all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato
rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE)
n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
e) utilizza i predetti esemplari in modo difforme
dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi
rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,
del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova
sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in
contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista,
vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita
o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle
specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione
dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un
minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale,
l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici
relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal
Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità
giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4,
paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di
comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità
dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto
previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES
del Corpo forestale dello Stato.».
Art. 3.
Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n.
150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie previste
dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni,
in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di
acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze
falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III
del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con
quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.».
Art. 4.
Modica all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n.
150
1. L'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di
cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese
di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di
confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui
al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel
seguente ordine di priorità: a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo
Stato esportatore; b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche
estere; c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e
C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano
destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla
quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso
all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti
derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene
disposto, sentita la Commissione scientifica CITES: a) la conservazione a fini
didattici o scientifici, o la loro distruzione; b) la vendita, limitatamente
agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a
condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati
direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono
stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato
assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli
esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva
diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il
Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero
dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione
sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874.».
Art. 5.
Nuove sanzioni penali in materia di importazione
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive
modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle
specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto
Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta
certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre
merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive
modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto
dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e
successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel
territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali,
elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come
origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della
Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con
l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad
un anno.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione
dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire
centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio
di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da
un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma
1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi
derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario
del provvedimento di confisca.
4. A seguito della confisca si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.