DM 22 maggio 2001
Misure relative alla gestione e
alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto
che effettuano tragitti internazionali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001)
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Art. 1.
Campo di applicazione
1. I
rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento
dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di
trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E.
devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile
la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere
smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità
precisate al comma 4 dell'art. 3; detti rifiuti possono essere smaltiti in
discarica previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al
comma 4 dell'art. 3 anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti medesimi
abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione.
2. In
ogni fase della gestione dei rifiuti di cui al comma 1, compresa l'eventuale
cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere
evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti
stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
3. I
rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento
dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di
trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E. devono
essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui al comma 1
qualora siano riuniti con questi ultimi.
Art. 2.
Sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori
1. I
carrelli o contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono
essere prelevati dagli aeromobili o dai natanti e trasportati direttamente
presso gli appositi centri di raggruppamento dove sono effettuate le operazioni
di cernita dei residui dei pasti consumati a bordo dell'aeromobile o natante
medesimo.
2. Fino
all'avvio delle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame e
stoviglie, presso gli appositi centri di raggruppamento di cui al comma 1, i
carrelli o i contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono
restare chiusi e sigillati.
Art. 3.
Gestione dei rifiuti di alimenti
1. Le
attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle
operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame sono sottoposte alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Dal
luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti costituiti
dai residui dei pasti di cui all'art. 1 devono essere trasportati utilizzando
appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati
per i rifiuti urbani.
3. La
termodistruzione dei rifiuti di cui all'art. 1 può essere effettuata anche in
impianti di incenerimento per rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire
rischi per gli operatori.
4. Nel
caso in cui lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 avvenga mediante avvio
in discarica, previa sterilizzazione, devono essere osservate le seguenti
disposizioni:
a) la
sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica tale da
garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non
inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94,
parte prima, e successive modifiche e integrazioni;
b) il
procedimento deve comprendere anche l'essiccamento.
5. I
rifiuti di cui all'art. 1, dopo la sterilizzazione, possono essere conferiti
anche in impianti di discarica per rifiuti urbani.
Art. 4.
Vigilanza
1. La
vigilanza relativa alle attività di sbarco e raggruppamento dei carrelli o
contenitori e di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, all'interno del sedime
portuale, aeroportuale e di confine terrestre, e alle attività di cui all'art.
3, comma 4, è esercitata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli
uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. I
soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le
attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 inoltrano le domande per
ottenere le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione o la provincia delegata
si pronuncia su tali domande entro novanta giorni.