DL 25 maggio 2001, n. 199
Proroga di termini relativi
agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina.
(Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001),
convertito
nella L. 25 luglio 2001, n. 305
(Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001).
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Art. 1.
1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al
31 maggio 2001" sono sostitutite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2001";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al
31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2001".
Art. 1-bis.
1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di
cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a
carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla
riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della
medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter.
1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei
mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio
2001, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino
al 15 dicembre 2001";
b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2001".
2. In caso di conferma della positività dei
risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia
spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII,
punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del
regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si
procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in
cui è stata confermata la malattia di un animale.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.