DM
31 maggio 2001, n. 371
Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25
maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento.
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Art. 1.
Modifiche al
decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500
1. Al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis "residuo di antiparassitario : il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione";
b) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000.";
c) all'articolo 4, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
"8-bis. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.
8-ter. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:
a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui al presente regolamento;
b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.";
d) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
"Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini";
e) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. È vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis ed 8-ter decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
1-ter. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1 luglio 2002.".