Ord. 5 giugno 2001
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5
marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di
gameti ed embrioni umani.
(Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 2001, n.166)
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Art. 1.
1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 31 dicembre 2001, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall' art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.