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Ord. 27 giugno 2001 Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001)

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Art. 1.

 

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 31 dicembre 2001.

2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato per ottenere detti medicinali.

3. Parimenti il divieto non si applica alla clonazione attuata a salvaguardia di specie o razze animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero della sanità - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve indicare la specie o razza animale che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino l'effettivo rischio di estinzione.

 


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