Ord. 27 giugno 2001
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di
pratiche di clonazione umana o animale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001)
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Art. 1.
1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia
dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di
sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche
indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 31 dicembre
2001.
2. Il divieto non si applica alla clonazione di
animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con
biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun
intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità
- Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere
specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato
per ottenere detti medicinali.
3. Parimenti il divieto non si applica alla
clonazione attuata a salvaguardia di specie o razze animali in via di
estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato
al Ministero della sanità - Direzione generale della sanità pubblica
veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ed all'Istituto superiore di
sanità. La notifica deve indicare la specie o razza animale che si intende
clonare e contenere i dati che ne documentino l'effettivo rischio di estinzione.