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D.L. 3 maggio 2001, n. 159

Proroga di termini in materia di acque di balneazione

(in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001), convertito, senza modif., dalla

L. 2 luglio 2001, n. 249

(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001)

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Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.

 

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


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