D.L. 3 maggio 2001, n. 159
Proroga di termini in materia di acque di
balneazione
(in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4
maggio 2001), convertito, senza modif., dalla
L. 2 luglio 2001, n. 249
(Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001)
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Art. 1.
Acque di balneazione
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile
1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185,
è prorogata al 31 dicembre 2001.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.