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DL 16 luglio 2001, n. 286

Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

(GU n. 164 del 17 luglio 2001)

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Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.

 

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


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