DL
16 luglio 2001, n. 286
Differimento
di termini in materia di smaltimento di rifiuti.
(GU
n. 164 del 17 luglio 2001)
--------------------------------------------------------------------------
Art.
1.
1.
Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai
medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica,
e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2.
Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo
2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.
Art.
2.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.