DM 4 gennaio 2002
Caratteristiche tecniche di
omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico
dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri ad accensione comandata
(analizzatore dei gas di scarico, banco prova velocità per prove inquinamento).
(Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2002- Suppl. Ordinario n. 39)
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Art. 1.
Le attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri ad accensione comandata sono: l'analizzatore dei gas di scarico, il banco prova velocità per prove inquinamento.
Art. 2.
Le prescrizioni tecniche per l'approvazione od omologazione nel tipo, relative a ciascuna delle attrezzature di cui sopra sono riportate nell'allegato tecnico al presente decreto. Nello stesso allegato tecnico è contenuta altresì la procedura per l'accertamento della concentrazione nei gas di scarico di sostanze inquinanti derivanti dai veicoli in questione. Tale procedura si applica unicamente ai veicoli non omologati secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva 97/24/CE.
Per i veicoli omologati in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva 97/24/CE, la procedura per l'accertamento della concentrazione dei gas di scarico di sostanze inquinanti sarà stabilita con successivo provvedimento.
Art. 3.
In deroga alle prescrizioni stabilite col presente decreto, possono essere accettate attrezzature conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea, nonchè dei paesi sottoscrittori degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, firmato ad Oporto il 2 Maggio 1992, purchè riconosciute di equivalente efficacia pratica dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
(Allegati omessi)