Ord.
(Min. Sal.) 23 gennaio 2002
Proroga
dei termini dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante “Misure sanitarie ed
ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili
relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del
materiale specifico a rischio e basso rischio”.
(Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2002)
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Art. 1.
1. Il termine del 31
dicembre 2001, previsto all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001, è prorogato al
30 giugno 2002.
2.
Entro il 31 marzo 2002, sulla base delle risultanze di un'apposita Conferenza di
servizi, convocata dal commissario straordinario per l'emergenza BSE, sono
emanate disposizioni per adeguare il contenuto dell'ordinanza 30 marzo 2001 alla
normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della salute,
dell'ambiente e territorio e delle attività produttive.