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DM 25 gennaio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli

(Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002)

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Art. 1.

 1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 giugno 1989, come da ultimo sostituiti dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, sono modificati in conformitā dell'allegato al presente decreto.

 

 Art. 2.

 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 non č consentito:

 a) rifiutare l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto sulla omologazione CE e l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas, ovvero

 b) vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli nuovi, ovvero

 c) rifiutare l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas, ovvero

 d) vietare la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas;

se sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

 2. A decorrere dal 1 ottobre 2001 non č consentito:

 a) rilasciare l'omologazione CE a emettere il documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto sulla omologazione CE, e

 b) rilasciare l'omologazione nazionale, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas che non sono conformi ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

 3. A decorrere dal 1 ottobre 2001, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in Paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:

 a) non sono considerati validi i certificati di conformitā che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1, del medesimo, e

 b) non č consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione dei motori nuovi, per i tipi di motore ad accensione spontanea e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea, se non sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

 4. A decorrere dal 1 ottobre 2003, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:

 a) non sono considerati validi i certificati di conformitā che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1 del medesimo, e

 b) non č consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione dei motori nuovi;

per i tipi di motori a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, se non sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

 5. La conformitā ai requisiti stabiliti dal presente decreto č considerata un'estensione dell'omologazione soltanto nel caso di un motore, ad accensione spontanea, nuovo o di un veicolo nuovo azionato da un motore ad accensione spontanea qualora sia stata in precedenza rilasciata un'omologazione in base ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal decreto ministeriale 25 maggio 2001. A questi veicoli si applicano dal 1 aprile 2002 i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

 

 Art. 3.

 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

 

(Allegato omesso)


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