DM 25 gennaio 2002.
Recepimento della direttiva 2001/27/CE
della Commissione del 10 aprile 2001 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 88/77/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro
l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di
inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con
gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di
veicoli
(Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002)
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Art. 1.
1. Gli allegati al
decreto ministeriale 5 giugno 1989, come da ultimo sostituiti dal decreto
ministeriale 25 maggio 2001, sono modificati in conformitā dell'allegato al
presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1
ottobre 2001 non č consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto sulla omologazione CE e l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas, ovvero
b) vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli nuovi, ovvero
c) rifiutare l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas, ovvero
d) vietare la vendita o
l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas;
se sono
soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come
modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1
ottobre 2001 non č consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE a emettere il documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto sulla omologazione CE, e
b) rilasciare
l'omologazione nazionale, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e
per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o da un
motore a gas che non sono conformi ai requisiti stabiliti dal decreto
ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1
ottobre 2001, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione
in Paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:
a) non sono considerati
validi i certificati di conformitā che accompagnano i veicoli nuovi o i motori
nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1,
del medesimo, e
b) non č consentita
l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione
dei veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione dei motori nuovi, per i tipi di
motore ad accensione spontanea e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad
accensione spontanea, se non sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto
ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.
4. A decorrere dal 1
ottobre 2003, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione e
dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:
a) non sono considerati
validi i certificati di conformitā che accompagnano i veicoli nuovi o i motori
nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1 del
medesimo, e
b) non č consentita
l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione
dei veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione dei motori nuovi;
per i tipi di
motori a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, se non sono
soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come
modificato dal presente decreto.
5. La conformitā ai
requisiti stabiliti dal presente decreto č considerata un'estensione
dell'omologazione soltanto nel caso di un motore, ad accensione spontanea, nuovo
o di un veicolo nuovo azionato da un motore ad accensione spontanea qualora sia
stata in precedenza rilasciata un'omologazione in base ai requisiti stabiliti
dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal decreto ministeriale
25 maggio 2001. A questi veicoli si applicano dal 1 aprile 2002 i requisiti di
cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 3.
1. L'allegato al presente
decreto ne costituisce parte integrante.
(Allegato omesso)