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DM 14 febbraio 2002

Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002)

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Art. 1.

 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia di finanza provvede con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo le disposizioni vigenti.

 2. I servizi sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, appositamente incaricato in base a specifiche convenzioni da stipulare anche a titolo oneroso. Il predetto personale deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza. Si può ricorrere ai privati, oltre che a organismi nazionali competenti per legge, dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione.

 

 Art. 2.

 1. I servizi sanitari e tecnici di cui all'art. 1, comma 1, espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

 2. Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l'attività di vigilanza di cui al comma 1, non può fare parte del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 3. Costituiscono, in particolare, aree riservate ed operative, oltre alle caserme e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi è gli organi di esecuzione del servizio di ogni ordine e grado, ai comandi, istituti e centri di reclutamento e addestramento, ai comandi, reparti e alle strutture di supporto tecnico, logistico e amministrativo ed ai comandi e organi dei reparti speciali:

 a) l'ufficio del generale addetto;

 b) il II reparto del Comando generale;

 c) la centrale operativa;

 d) il centro elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e la sala stampa del Comando generale;

 e) le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza, i centri trasmissione e telecomunicazioni;

 f) le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono conservate armi, munizioni ed esplosivi;

 g) i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relative officine meccaniche e luoghi di rimessaggio;

 h) gli schedari ed archivi;

 i) il laboratorio scientifico;

 j) il centro tipografico;

 k) le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti.

 4. Sono considerati luoghi aventi caratteristiche analoghe alle aeree riservate ed operative i manufatti riconducibili, nelle proprie finalità, alla difesa militare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 4, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed ogni altro luogo individuato come militare ai sensi dell'art. 230 del codice penale militare di pace, con esclusione di quelli non direttamente condotti e gestiti dal Corpo della guardia di finanza.

 

 Art. 3.

 1. L'esatta ubicazione delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2 del presente decreto e dei restanti ambienti ordinari di lavoro è portata a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di lavoro.


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